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Inps: sospensione dell’apprendistato in caso di maternità

I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ossia utilizzando il congedo di maternità e parentale, non si computano ai fini della durata del contratto di apprendistato (DPR 25 novembre 1976, n. 1026), così come prevede il T.U. di cui al decreto n. 151/2001.

Il contratto di apprendistato, in riferimento anche all’ultima legge finanziaria, non ha alterato la natura del rapporto di lavoro. Infatti, questo particolare rapporto contrattuale è di tipo misto, ovvero, oltre ad instaurarsi un rapporto lavoro, l’elemento fondamentale e di differenziazione è costituito nell’attività formativa così come il legislatore ha ribadito più volte anche attraverso il decreto legislativo n. 276/2003 e le regolamentazioni regionali in materia.

A questo proposito l’apprendistato è diventato l’unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento, fatto salvo l’utilizzo del contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

In questo caso l’ Inps, mediante il messaggio n. 6827 del 9 marzo 2010, ha affermato il principio del prosieguo del contratto di apprendistato.

Infatti, l’istituto previdenziale ha stabilito che le assenze dal lavoro per astensione obbligatoria e per congedo parentale determinano la sospensione del rapporto di apprendistato e comportano lo spostamento in avanti di una durata pari a quella di sospensione.

Non solo, analogo slittamento subisce la correlata obbligazione contributiva. Resta inteso che, in ogni caso, rimane immutato la durata complessiva originariamente prevista.

Il messaggio dell’Inps fornisce anche alcuni chiarimenti in materia di obblighi contributivi relativamente ai periodi di sospensione del rapporto di apprendistato per congedo di maternità e parentale.

Il primario istituto previdenziale italiano ha affermato che, a causa delle assenze per maternità, la formazione prevista dal contratto di apprendistato potrebbe risultare incompleta. Per questa ragione il contratto di apprendistato deve essere equiparata alla tipologia prevista per il contratto di inserimento; infatti, in questo caso, anche se la formazione non appare essenziale, è possibile non considerare nel computo i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa.

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