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Arma dei Carabinieri: concorso per 18 posti di orchestrale nella banda

Buongiorno,

voglio segnalarvi questo concorso del Ministero della Difesa. Si tratta di 18 posti di orchestrale nella banda.
La scadenza delle domande è fissata al giorno 8 gennaio 2009. Leggete con attenzione il bando che vi riporto ed in bocca al lupo!

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il ripianamento di vacanze organiche (18 posti) di orchestrale presso la Banda dell’Arma dei Carabinieri.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168, concernente norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, concernente attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l’ammissione ai concorsi per la nomina a maresciallo del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull’avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dell’Arma dei carabinieri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
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Decreto nr. 518
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Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, concernente il riordino della banda musicale dell’Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l’attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza, modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l’ammissione ai concorsi per la nomina a maresciallo del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell’articolo 1, comma 5, della citata legge n. 380/1999, recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 215/2001;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme in materia di protezione dei dati personali;
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Visti i decreti dirigenziali del 5 dicembre 2005 con il quale il Direttore generale della sanità militare ha approvato le nuove direttive tecniche concernenti l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità causa di non idoneità al servizio militare ed il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 52 con il quale è stato emanato il regolamento concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, del personale della banda musicale dell’Arma dei carabinieri;

Visto il foglio n. 751/2-8-2004 IS datato 17 luglio 2008 con cui il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha rappresentato l’esigenza di ripianare 18 posti di orchestrale della banda musicale dell’Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 29 luglio 2008, con cui è stato approvato il piano delle assunzioni dell’Arma dei carabinieri per l’anno 2008, così come previsto dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 art. 3, comma 89 (finanziaria 2008);

Visto il foglio n. 116/51293/46.51 in data 6 agosto 2008 con cui lo Stato Maggiore della Difesa – I Reparto – ha comunicato che tra le assunzioni nell’Arma dei carabinieri per l’anno 2008 sono previste 18 unità per ripianare le vacanze dell’organico strumentale della banda musicale dell’Arma dei carabinieri;

Ravvisata la necessità di indire un concorso, per la copertura di diciotto posti di orchestrale presso la banda musicale dell’Arma dei carabinieri, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2008 − 2009;

Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore della Direzione generale per il personale militare,

D E C R E T A

Articolo 1
Posti a concorso

1. E’ indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di orchestrale presso
la banda musicale dell’Arma dei carabinieri, così suddivisi:

a) 1 posto di maresciallo aiutante per lo strumento: 1° saxofono soprano in Sib (1^ parte “A”);
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b) 1 posto di maresciallo capo per lo strumento: 1° clarinetto soprano in Sib n.
2 (1^ parte “B”);
c) 3 posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti:
1) 1° clarinetto soprano in Sib n. 3 (2^ parte “A”);
2) 2° tromba in Sib (2^ parte “A”);
3) trombone basso in Fa (2^ parte “A”);
d) 4 posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti:
1) 2° clarinetto piccolo in Lab (con l’obbligo del clarinetto piccolo in Mib) (2^ parte “B”);
2) 2° clarinetto soprano in Sib n.3 (2^ parte “B”);
3) 2° clarinetto basso in Sib (2^ parte “B”);
4) 1° piatti (con l’obbligo degli altri strumenti a percussione) (2^ parte “B”);
e) 3 posti di maresciallo ordinario, uno per ciascuno dei seguenti strumenti:
1) 3° saxofono contralto in Mib (3^ parte “A”);
2) 2° saxofono tenore in Sib (3^ parte “A”);
3) trombone contrabbasso (3^ parte “A”);
f) 6 posti di maresciallo ordinario, uno per ciascuno dei seguenti strumenti:
1) 3° flauto (con l’obbligo dell’ottavino) (3^ parte “B”);
2) 2° clarinetto soprano in sib n. 10 (3^ parte “B”);
3) 2° clarinetto contralto in Mib (raddoppio) (3^ parte “B”);
4) 3^ tromba in Sib (3^ parete “B”);
5) 2° tamburo (con l’obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione) (3^ parte
“B”);
6) 2° piatti (con l’obbligo degli altri strumenti a percussione) (3^ parte “B”).

2. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di revocare o
annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione per i vincitori
che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domanda non siano già marescialli dell’Arma dei carabinieri, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2008 − 2009. In tal caso, l’Amministrazione
della difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
ufficiale.

Articolo 2
Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare i concorrenti di sesso maschile e femminile che:
a) abbiano compiuto il 18° e non superato il 40° anno di età. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari dell’Arma dei carabinieri, delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attività di servizio. Per gli allievi del centro addestramento musicale, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, si prescinde dal limite di età. Per gli orchestrali della banda musicale dell’Arma dei carabinieri che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di età;

b) siano cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) godano dei diritti civili e politici;

d) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale. L’ammissione dei candidati che abbiano conseguito titoli di studio all’estero è subordinata all’equipollenza del titolo a quello previsto. In proposito gli interessati dovranno allegare al titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta;
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e) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento
affine, come da tabella in allegato A. L’ammissione dei candidati che abbiano conseguito titoli
di studio all’estero è subordinata all’equipollenza del titolo a quello previsto. In proposito gli
interessati dovranno allegare al titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta;

f) non siano stati condannati per delitti non colposi, né siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

g) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell’Arma dei carabinieri;

h) siano in possesso dei requisiti morali e di condotta richiesti dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall’articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte;

i) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti dai pubblici uffici;

l) non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che non abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile
(legge 2 agosto 2007, n. 130).

Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli ufficiali
in ferma prefissata dell’Arma, gli ispettori, gli allievi carabinieri, nonché gli allievi ufficiali dell’Arma in ferma prefissata, oltre ai requisiti indicati alle precedenti lettere a), d) ed e), dovranno:

m) essere idonei al servizio militare incondizionato (coloro che risultino temporaneamente non idonei sono ammessi al concorso con riserva fino agli accertamenti psico-fisici previsti dall’articolo 5);

n) non aver riportato nell’ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della “consegna”;

o) essere in possesso di una qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio equivalente nell’ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

p) non essere stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e carabinieri, non idonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio;

q) non essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sospesi
dall’impiego o dal servizio, ovvero dalle attribuzioni del grado, o trovarsi in aspettativa, per
qualsiasi motivo, per una durata non inferiore a sessanta giorni.

2. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, indicato nell’articolo 3, comma 1. Tali requisiti, ad eccezione di
quello di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina ad
orchestrale della banda musicale dell’Arma dei carabinieri. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di
concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena
l’esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo articolo 16.

Articolo 3
Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:

a) redatta esclusivamente su copia del modello (fac-simile in allegato B), che costituisce parte integrante del presente decreto, disponibile anche sui siti internet “www.persomil.difesa.it.” e “www.carabinieri.it”;

b) firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di sottoscrizione della domanda renderà la stessa irricevibile;
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c) spedita esclusivamente a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2ª Divisione reclutamento sottufficiali – 2ª sezione, Casella postale n. 15318 – Ufficio Poste Italiane 00143 Roma Laurentino, entro il termine di 30 (trenta) giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale.

I militari in servizio nell’Arma dei carabinieri potranno presentare la domanda, entro il termine sopraindicato, al Comando/Reparto di appartenenza. I Comandi/Reparti che avranno ricevuto le domande di partecipazione al concorso provvederanno a trasmettere le stesse unitamente ad una dichiarazione di effettivo servizio del militare, alla predetta Direzione generale per il personale militare, dopo avervi apposto la data di avvenuta presentazione e il numero di assunzione a protocollo. Tali Comandi sono autorizzati a non accogliere le domande che venissero prodotte dagli interessati oltre il termine perentorio sopraindicato.

I concorrenti residenti all’estero potranno trasmettere la domanda per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari, entro il medesimo termine. In tale caso, per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell’Autorità ricevente.

2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare:

a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale;

b) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità per l’eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda;

c) i titoli di studio posseduti;

d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari;

e) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento volontario nelle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;

f) di non aver riportato condanne per delitti non colposi nè essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

g) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;

h) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Ogni variazione delle notizie sottoscritte dovrà essere tempestivamente segnalata alla predetta
Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2ª Divisione reclutamento sottufficiali,
(fax nr. 0650232766) .

3. L’errata o mancata indicazione dei dati chiesti è causa di esclusione dal concorso, qualora non si
provveda alla regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dalla Direzione generale
per il personale militare con comunicazione personale.

Articolo 4
Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti psico-fisici;
b) accertamento attitudinale;
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c) prove pratiche di esecuzione;
d) prova teorica.

2. Alle prove e agli accertamenti di cui al comma 1 i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato in corso di validità.

3. A mente dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all’articolo 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale n. 114/2000, all’atto della stesura della graduatoria finale dovranno essere risultati idonei a tutte le prove ed agli accertamenti previsti nel comma 1.

4. L’Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1.

Articolo 5
Accertamenti psico-fisici

1. I candidati saranno sottoposti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, a cura della commissione tecnica (collegio medico) di cui all’articolo 13, comma 3, ad accertamenti, disciplinati da apposite norme tecniche, volti alla verifica del possesso dell’idoneità sanitaria al servizio in qualità di maresciallo del ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri.

2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti sanitari, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l’interessato dovrà far pervenire alla predetta Direzione generale per il personale militare una richiesta di nuova
convocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/50232766) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione che possa giustificare l’assenza. La nuova convocazione potrà essere disposta purché risulti compatibile con la data di fissazione delle prove pratiche previste all’articolo 8.

3. L’idoneità sanitaria dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle Direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare del 5 dicembre 2005 e successive
modifiche introdotte dai decreti dirigenziali del 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 (riguardanti
i portatori di deficit di G6PD – favismo) emanate per l’accertamento delle imperfezioni e delle
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare, in applicazione del citato decreto ministeriale n. 114/2000. L’accertamento dell’idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al
momento della visita.

4. A ciascun concorrente verrà attribuito, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché dei seguenti requisiti specifici:

a) statura non inferiore a:
1) cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
2) cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile;
b) apparato visivo: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali; senso cromatico normale alle matassine colorate (è ammessa tra gli interventi di chirurgia refrattiva solamente la PRK).

5. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
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c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico;
f) ortopedico;
g) analisi completa delle urine, compreso il rilievo dei cataboliti urinari dei barbiturici (uso non
terapeutico finalizzato all’abbassamento dei valori della bilirubina indiretta);
h) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) transaminasemia (ALT-AST);
5) bilirubinemia totale e frazionata;
6) G6PD (metodo quantitativo). I concorrenti affetti da deficit di glucosio6-fosfatodeidrogenasi,
giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità all’allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto.

I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad accertamento ginecologico.

La commissione potrà comunque disporre l’effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o
strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.
6. La commissione provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla
normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute, nonché degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente
comma 3.

7. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l’esito della visita
medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) “idoneo” con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 8;
b) “non idoneo” con l’indicazione del motivo.

8. Saranno giudicati “idonei” i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al precedente comma 3,
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2;
apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato
osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; vista
(VS) 2; udito (AU) 2.

9. Saranno giudicati “non idonei” i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio
militare di leva;
b) imperfezioni ed infermità per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali e del coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale psiche (PS);
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia – disartria);
d) positività ai cataboliti urinari, da confermarsi presso struttura sanitaria militare, per l’abuso di
alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
e) tutte quelle malformazioni ed infermità non contemplate dai precedenti alinea, comunque
incompatibili con il servizio quale maresciallo del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri.
Costituiscono altresì motivo di non idoneità le alterazioni acquisite della cute costituite da
tatuaggi su parti del corpo non coperte dall’uniforme, quando per sede, dimensioni o natura,
compromettano il decoro della persona e dell’uniforme stessa.

10. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici non comporta attribuzione di punteggio ed è definitivo. I concorrenti giudicati “non idonei” non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Per i concorrenti in servizio permanente nell’Arma dei carabinieri,
appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, l’accertamento è limitato alla verifica dell’assenza di infermità invalidanti in atto.
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11. In caso di positività del test di gravidanza di cui all’articolo 11, comma 1, la commissione non procederà in nessun caso agli accertamenti previsti e si asterrà dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 114/2000 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella Direttiva tecnica della Direzione generale della sanità militare del 5
dicembre 2005 in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare.

Articolo 6
Accertamento attitudinale

1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente articolo 5, saranno sottoposti, sempre presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, a cura della commissione tecnica di cui al successivo articolo 13, comma 4, ad accertamento attitudinale per il riconoscimento delle qualità indispensabili all’espletamento delle mansioni di maresciallo del ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, disciplinato da apposite norme tecniche.

2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per
l’accertamento attitudinale, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l’interessato dovrà far pervenire alla predetta Direzione generale per il personale militare richiesta di nuova convocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/50232766) inviando documentazione che possa giustificare l’assenza. La nuova convocazione potrà essere disposta purché risulti compatibile con la data di fissazione delle prove pratiche previste all’articolo 8.

3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione tecnica esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o di non idoneità, senza attribuzione di punteggi incrementali. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è definitivo. I concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

Articolo 7
Titoli

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria sono indicati nell’allegato D al presente decreto.

2. Saranno considerati validi esclusivamente i titoli che, posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione, siano stati dichiarati nella domanda e fatti
pervenire alla Direzione generale per il personale militare entro il termine di quindici giorni dal completamento delle prove di cui al precedente articolo 6.

Articolo 8
Prove pratiche di esecuzione

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 6 saranno convocati per
sostenere le prove pratiche di seguito indicate:

a) per i concorrenti di tutte le parti (1^convocazione):
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, di un brano da concerto, scelto dal
candidato, e di uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice fra cinque proposti dal candidato. Qualora concorra per più posti, il candidato dovrà proporre alla commissione esaminatrice, per ogni posto, un programma d’esame diverso (concerto e studi). Nell’esecuzione del brano da concerto, qualora lo ritenga opportuno e a proprie spese, il candidato può farsi accompagnare al pianoforte da persona di sua fiducia. I candidati dovranno fornire alla commissione esaminatrice una copia dei brani presentati nel programma d’esame;
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2) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla commissione
esaminatrice;
b) per i concorrenti delle prime e seconde parti (2^convocazione): esecuzione nell’insieme della
banda dell’Arma di uno o più brani scelti dalla commissione, tratti dal repertorio lirico o
sinfonico riguardante lo strumento messo a concorso;
c) per i concorrenti delle prime parti (2^convocazione): direzione di un pezzo (marcia) eseguito
dalla banda.
I candidati dovranno eseguire le prove del concorso al quale hanno chiesto di partecipare
utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati all’articolo 1 del presente bando, dei quali
dovranno essere personalmente forniti.

2. Le prove pratiche possono essere interrotte dalla commissione esaminatrice prima del termine
dell’esecuzione del brano chiesto, una volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del
candidato. La commissione attribuirà a ciascun concorrente un punteggio di merito – in ciascuna
prova – fino ad un massimo di 50/100. Il concorrente che riporti in una delle predette prove un
punteggio inferiore a punti 35/100 sarà giudicato “non idoneo” e non verrà ammesso alle ulteriori
prove concorsuali previste per la parte per la quale ha concorso. Le prove pratiche si intendono
superate se il concorrente riporterà una votazione complessiva, ottenuta dalla media aritmetica
dei punteggi nelle diverse prove, non inferiore a punti 40/100.

3. Al termine di ogni seduta della prova sarà affisso nella sede d’esame l’elenco dei candidati
esaminati con l’indicazione dei voti riportati.

4. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per le
prove, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione
da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l’interessato dovrà far pervenire alla
predetta Direzione generale per il personale militare richiesta di nuova convocazione (a mezzo
telegramma o fax – n. 06/50232766) entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione che possa giustificare l’assenza. La nuova convocazione potrà essere disposta
purché risulti compatibile con la data di fissazione della prova teorica di cui al successivo
articolo 9.

Articolo 9
Prova teorica

1. I candidati risultati idonei alle prove pratiche di cui al precedente articolo 8, saranno convocati
per sostenere le seguenti prove teoriche:

a) per i concorrenti di tutte le parti, un colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisicoacustica, la storia ed il repertorio specifico dello strumento per il quale concorrono. Inoltre, per i concorrenti delle prime parti, il colloquio si estenderà anche alla conoscenza degli altri strumenti che compongono la banda e del loro impiego, sia in banda sia in altri organici strumentali;

b) per i soli concorrenti delle prime parti, armonizzazione per pianoforte di un brano di musica (basso) proposto dalla commissione (senza l’ausilio del pianoforte).
2. La commissione attribuirà a ciascun concorrente un punteggio di merito fino ad un massimo di
20 punti sulla valutazione finale. Non è comunque giudicato idoneo il concorrente che non
raggiunga il punteggio di 14/100.
3. Al termine di ogni seduta della prova sarà affisso nella sede d’esame l’elenco dei candidati
esaminati con l’indicazione dei voti riportati.
4. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per le
prove, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione
da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l’interessato dovrà far pervenire alla
predetta Direzione generale per il personale militare richiesta di nuova convocazione (a mezzo
telegramma o fax – n. 06/50232766) entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione che possa giustificare l’assenza. La nuova convocazione potrà essere disposta
purché risulti compatibile con i termini imposti per la stesura della graduatoria finale.
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Articolo 10
Comunicazioni agli aspiranti

1. Tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo posta.
2. In nessun caso l’amministrazione della difesa si assume responsabilità circa possibili disguidi per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 11
Documenti

1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
carabinieri per essere sottoposti all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, all’atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata,
attestante l’effettuazione, da non più di tre mesi, dell’accertamento per i markers dell’epatite B e C, sia antigenici sia anticorporali;

b) esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto rilasciato da organi sanitari
militari o struttura pubblica o privata convenzionata entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;

c) se di sesso femminile:
1) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata
convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;
2) referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni
precedenti la data di presentazione;

d) i concorrenti affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) dovranno produrre
certificato conforme all’allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto
rilasciato dal proprio medico di fiducia che attesti:
1) lo stato di buona salute;
2) la presenza/assenza di deficit di G6PD;
3) eventuali pregresse manifestazioni emolitiche.
Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi dalla data di
presentazione ed avrà validità semestrale.
2. Le certificazioni sanitarie suindicate dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme.

Articolo 12
Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dall’articolo 4, comma 1, sono a carico
dei concorrenti.

2. I concorrenti in servizio militare (compresi quelli appartenenti all’Arma dei carabinieri) dovranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove/accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno le prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
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3. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali,
delle prove pratiche e di quella teorica, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna
di caserma e fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell’Amministrazione militare. I
concorrenti in servizio militare dovranno indossare l’uniforme.

Articolo 13
Commissioni

1. Con successivo provvedimento del Direttore della direzione generale per il personale militare o
di autorità da lui delegata, sarà nominata la commissione esaminatrice preposta alla valutazione
sia delle prove pratiche di esecuzione sia della prova teorica e alla formazione della graduatoria
finale.

La commissione sarà composta da:
a) un generale dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre
anni, presidente;
b) il maestro direttore della banda musicale dell’Arma dei carabinieri o di altro complesso
bandistico di altra Forza armata o Corpo di polizia, membro;
c) professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in
strumentazione per banda, membro;
d) un dipendente civile del Ministero della difesa della terza area funzionale, segretario.
2. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare o autorità da lui delegata
nominerà inoltre:
a) una commissione tecnica (collegio medico) per gli accertamenti psico-fisici;
b) una commissione tecnica per gli accertamenti attitudinali.

Tali commissioni tecniche sono previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 198/1995, come risulta sostituito dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 83/2001.

3. La commissione tecnica (collegio medico) per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente
comma 2, lettera a), sarà composta da:
a) due ufficiale superiori medici dell’Arma dei carabinieri, il più elevato in grado o, a parità di
grado, il più anziano, con funzioni di presidente;
b) un ufficiale medico inferiore dell’Arma dei carabinieri, con funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarrà di personale militare infermieristico e tecnico del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri nonché del supporto di medici specialisti anche esterni.

4. La commissione tecnica per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 2, lettera b),
sarà composta da:
a) un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) un ufficiale dell’Arma dei carabinieri con qualifica di “perito selettore attitudinale”,
membro;
c) un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri, svolgerà anche le
funzioni di segretario.
Detta Commissione si avvarrà del contributo tecnico specialistico di personale del Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri.

Articolo 14
Graduatoria finale

1. La commissione esaminatrice di cui all’articolo 13, comma 1, formerà distinte graduatorie finali
di merito per ciascuno degli strumenti di cui al precedente articolo 1 dei candidati idonei alle
sopra citate prove, sulla base della somma algebrica:
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a) del punteggio finale previsto per i titoli di cui all’articolo 7;
b) della media aritmetica dei voti riportati nelle diverse prove pratiche di esecuzione di cui
all’articolo 8;
c) del punteggio ottenuto nella prova teorica di cui all’articolo 9.
2. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punteggio complessivo, l’appartenenza all’Arma dei carabinieri. A parità di punteggio complessivo, fra gli appartenenti all’Arma dei carabinieri sono preferiti, nell’ordine, il candidato appartenente al centro addestramento musicale, il candidato più elevato in grado e, in caso di parità di grado, il candidato con maggiore anzianità di servizio.

In caso di parità di punteggio complessivo tra i candidati non appartenenti all’Arma dei carabinieri, è data la precedenza, nell’ordine, ai figli di decorati al valor militare, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati di medaglia d’oro al valore dell’Arma dei carabinieri, al valor dell’Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai figli di vittime del dovere e di militari dell’Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all’attività di servizio. In caso di ulteriore parità è preferito l’aspirante più giovane di età, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n.127, come modificato dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191.

3. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con provvedimento del Direttore della Direzione generale per il personale militare o autorità da lui delegata e saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale.

4. Dall’esame delle graduatorie di merito, qualora risulti che un candidato è vincitore per più
strumenti, allo stesso verrà attribuito il posto relativo alla parte o qualifica di valenza superiore, con riferimento all’organizzazione strumentale della banda musicale dell’Arma dei carabinieri di
cui alla tabella H allegata alla legge 27 febbraio 1991 n. 78.

Articolo 15
Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione indicati nell’articolo 2, la Direzione generale per il personale militare si riserva la possibilità di chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori delconcorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano “con riserva alle prove ed agli accertamenti.

Articolo 16
Esclusioni

1. L’Amministrazione della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento
dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per
la nomina ad orchestrale dell’Arma dei carabinieri, nonché escludere il medesimo dalla frequenza del corso, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso, o dichiararlo decaduto dalla nomina.
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Articolo 17
Nomina ad orchestrale

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono nominati maresciallo aiutante, maresciallo
capo o maresciallo ordinario del ruolo degli orchestrali dell’Arma dei carabinieri, a seconda che
debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze
parti della banda come da tabella “G”, annessa al decreto legislativo del 27 maggio 1995, n.198,
e successive modificazioni.

2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento, fissato con determinazione del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

3. I vincitori del concorso che alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda
non siano marescialli dell’Arma dei carabinieri, verranno ammessi ad un corso di formazione.
Luogo, durata e modalità di svolgimento di tale corso, nonché i programmi di insegnamento
saranno stabiliti con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri. I
vincitori del concorso da ammettere alla frequenza del corso di formazione, qualora non già in
servizio nell’Arma dei carabinieri, all’atto di presentazione presso il reparto d’istruzione designato dovranno portare al seguito:

a) estratto dell’atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
d) diploma di conservatorio relativo allo strumento per il quale hanno concorso o strumento affine;
e) certificato plurimo delle vaccinazioni;
f) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata
attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh;
g) dichiarazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti previsti dal precedente articolo
2;
h) certificato medico non antecedente a sei mesi, attestante la presenza/assenza di deficit di
glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) ed eventuali manifestazioni emolitiche o meno,
secondo il modello allegato 6 che costituisce parte integrante del presente decreto.
In luogo dei documenti indicati alle lettere a), b), c) e d), potrà essere prodotta apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto Presidente della
Repubblica n. 445/2000. I militari in servizio nell’Arma compileranno una dichiarazione
attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora non risultante dalla documentazione
personale.

I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere
legalizzati dal provveditore agli studi (articolo 32 del DPR n. 445/2000).

4. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, se di grado:
a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano l’anzianità
posseduta nel ruolo di provenienza;
b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di
provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa,
e conservano l’anzianità posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità
assoluta.

Articolo 18
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la Direzione generale per il personale militare per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
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2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.

3. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale della direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore della 2^ Divisione reclutamento sottufficiali della Direzione generale per il personale militare.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato
nella Gazzetta ufficiale.

Roma, 28 novembre 2008
(Generale di Corpo d’Armata Mario ROGGIO)

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