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Assunzioni più convenienti nei Comuni italiani

Grazie ad alcune novità contenute nel maxiemendamento alla manovra Monti, l’assunzione di nuove professionalità nei Comuni italiani potrebbe diventare più conveniente e più semplice. La modifica effettuata all’articolo 28 del decreto legge 112 / 2008 aumenta infatti dal 40% al 50% la soglia massima dell’incidenza delle spese per il personale sulle spese correnti, oltre la quale scatta il divieto assoluto di procedere a qualsiasi assunzione di personale.

Il divieto di assunzione sopra la ex soglia del 40% (che oltre ai Comuni riguarda anche le Province), elimina di fatto qualsiasi possibilità inerente l’allargamento delle risorse umane dell’ente pubblico, anche per quanto concerne le assunzioni con diverse tipologie contrattuali che non siano quelle inerenti l’inserimento attraverso un contratto a tempo indeterminato.

La novità contenuta nella manovra riporta quindi un po’ di equilibrio all’interno del personale di Comuni e Province, dopo la “stretta” riscontrata nel corso del mese di luglio, quando la precedente manovra estiva aveva imposto di inserire nel calcolo del rapporto del 40% anche le spese sostenute dalle società controllate che risultino essere titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, nonché da quelle che invece svolgono funzioni utili per soddisfare esigenze di carattere generale, che non abbiano natura industriale o commerciale, o funzioni strumentali.

In diversi casi, si è notato, l’inserimento delle spese di cui sopra all’interno del meccanismo di calcolo del rapporto, aveva innalzato la proporzione oltre alla temuta soglia del 40%, impedendo quindi gli enti pubblici ad assumere nuovo personale.

Che questa novità possa comportare un rilancio delle assunzioni nella pubblica amministrazione non è noto. Si tratta tuttavia di un primo passo in avanti piuttosto concreto per permettere ai Comuni e alle Province del territorio di poter contemplare al meglio le proprie esigenze di bilancio, con quelle del proprio organigramma.

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