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Aumenta il costo delle collaborazioni domestiche

 Permettersi colf, badanti e altre collaboratrici domestiche sta per diventare più caro. La “colpa” è tutta dei contributi Inps, visto e considerato che, con decorrenza 10 aprile (cioè, in occasione della prima scadenza contributiva relativa al primo trimestre del 2012) scatteranno gli aumenti delle contribuzioni dovute all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Come ogni anno, anche nel 2012 l’aumento delle contribuzioni sarà relativo all’incremento delle retribuzioni convenzionali, sulla base delle variazioni dell’indice del costo della vita (+ 2,7%), dato sul quale viene calcolata la contribuzione dovuta all’Istituto, come precisato nella recente circolare Inps n. 17/2012.

Ricordiamo altresì come la retribuzione che occorre considerare per poter procedere al versamento dei contributi della collaboratrice domestica alla Cassa Unica Assegni Familiari (la Cuaf) viene stabilita dalla legge, attraverso la fissazione di tre diverse fasce di salario orario convenzionale, cui corrispondono altrettante retribuzioni effettive.

Per quanto concerne la retribuzione effettiva fino a 7,54 euro, il contributo orario corrispondente è pari a 1,40 euro (di cui 0,34 euro a carico del lavoratore); per una retribuzione effettiva da 7,54 euro a 9,19 euro, corrisponde un contributo orario pari a 1,58 euro (di cui 0,38 euro a carico del lavoratore); per una retribuzione di importo superiore a 9,19 euro, il contributo è pari a 1,93 euro (di cui 0,46 euro a carico del lavoratore); infine, per più di 24 ore settimanali, il contributo orario è di 1,02 euro (di cui 0,24 euro a carico del lavoratore).

Il valore del contributo orario andrà a sua volta moltiplicato per il numero delle ore di lavoro svolte entro l’ultimo sabato del trimestre solare. I valori del contributo senza ricorso alla Cuaf diventano invece rispettivamente pari a 1,41 euro, 1,59 euro, 1,94 euro e 1 euro. Invariati i valori a carico del singolo lavoratore. Ricordiamo in proposito che il contributo Cuaf non è dovuto solamente nell’ipotesi di rapporto fra coniugi, parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

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