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La banca dati sul lavoro occasionale e accessorio è ora online

 L’Inps, il nostro Istituto previdenziale di riferimento, comunica che risulta disponibile sul portale dell’Istituto, in particolare alla sezione Dati e Bilanci, l’Osservatorio statistico sul Lavoro occasionale accessorio, per il periodo 2008-2011.

Secondo la comunicazione dell’Istituto, la banca online è divisa in due sezioni. La prima sezione si occupa di fornire i dati sulla vendita dei buoni lavoro su tutto il territorio nazionale, mentre la seconda sezione offre informazioni sui lavoratori prestatori di lavoro occasionale accessorio che sono stati retribuiti con il sistema dei buoni lavoro.

L’Inps, a questo proposito, ricorda che il valore nominale di ogni singolo buono o voucher, è pari a 10 euro e che in questo importo risulta comprensivo della contribuzione a favore della Gestione separata INPS (convenzionalmente stabilita per questa tipologia lavorativa nell’aliquota del 13%), di quella in favore dell’INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.

Nella sezione sui voucher venduti sono considerati l’anno di vendita, la modalità di distribuzione, l’attività d’impiego, la tipologia di committente e la regione di vendita.

Al contrario, nella sezione sui prestatori di lavoro occasionale e accessorio si è presa come riferimento l’unità statistica è rappresentata dal lavoratore nell’anno prendendo in considerazione il numero dei lavoratori e la media annua del numero di lavoratori insieme al numero di voucher riscossi.

Nel comunicato diffuso alla stampa, l’Inps rileva che

Sulla base di dati presenti negli archivi gestionali, il Coordinamento statistico-attuariale, ha potuto strutturare questa banca dati, utile strumento di monitoraggio messo a disposizione di tutti gli operatori, elaborando, da una parte, la significativa quantità di dati derivante dalla vendita dei buoni attraverso il diversi canali dedicati (sportelli Inps e uffici postali, procedura telematica nel portale Inps, rete dei tabaccai e banche popolari convenzionate) e, dall’altra, le informazioni ricavate dalle comunicazioni obbligatorie di inizio prestazione che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare ai fini assicurativi ed antiinfortunistici ed per il relativo accredito della quota di contribuzione.

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