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La cartella sanitaria e la sicurezza sul lavoro

 Rientra tra gli obblighi del medico competente in materia si sicurezza nei luoghi di lavoro la gestione della cartella sanitaria e di rischio, oltre a programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito agli interessati i diversi obblighi del medico competente in merito alla gestione della cartella sanitaria e di rischio attraverso una risposta ad un quesito elaborato il 2 novembre 2009.

Per prima cosa, il Ministero ricorda che l’obbligo per i lavoratori di fornire i dati previsti nella cartella sanitaria e di rischio, secondo il modello di cui all’allegato 3A, discendono dal combinato disposto degli articoli 20 e 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Lo stesso dettato fissa per il medico competente l’obbligo di istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio e, in caso di violazione, di prevedere l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da Euro 300 a 1200.

Al contrario, i lavoratori hanno l’obbligo di contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale, di cui l’istituzione della cartella sanitaria e di rischio costituisce una manifestazione.

Il medico competente ha anche l’obbligo di inviare all’ISPESL, ora Inps, ed esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni legate alla privacy così come prevede la nostra normativa di riferimento. Il lavoratore interessato può anche chiedere copia delle predette cartelle trasmesse all’Istituto di riferimento anche attraverso il proprio medico di medicina generale.

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