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Cassa integrazione in deroga, convenzione Inps e Regione Toscana

L’Inps, con messaggio n. 18805 dello scorso 4 ottobre 2011, informa che è stata sottoscritta una nuova convenzione con la Regione Toscana in materia di in cassa integrazione in deroga con due interessanti novità a riguardo: per prima cosa le domande presentate dalle aziende alla Regione Toscana a partire dal 18 ottobre 2011 saranno autorizzate prevedendo quale unica modalità di erogazione il pagamento diretto, escludendo quindi la possibilità per l’azienda di richiedere il pagamento a conguaglio e, come seconda novità, dalla stessa data le aziende potranno trasmettere all’Inps i modelli SR41 per le domande a pagamento diretto (già autorizzate dalla Regione o di nuova autorizzazione) esclusivamente attraverso il canale telematico.

L’Inps chiarisce che sul fondo attribuito verrà imputata l’intera contribuzione figurativa e la quota di sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, fino ad esaurimento del fondo stesso, per un ammontare pari al 60% del totale delle prestazioni.

La Regione trasmette all’INPS, in via telematica le informazioni relative alle autorizzazioni concesse e alla ricezione del provvedimento autorizzatorio, l’INPS procede al pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. Le imprese invieranno tali dati all’INPS esclusivamente in via telematica sulla base dell’apposita procedura definita dall’ente stesso.

Il pagamento della prestazione, l’INPS, in attesa dei provvedimenti di autorizzazione regionale, è autorizzato ad anticipare, su domanda delle aziende, i trattamenti di integrazione salariale.

L’ente previdenziale effettuerà l’anticipazione dei trattamenti di Cig in deroga per un periodo massimo di quattro mesi, dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa imputando, provvisoriamente, l’intero trattamento e i contributi figurativi sul fondo nazionale.

Successivamente senza che sia pervenuto alcun provvedimento autorizzatorio della Regione, o in caso di reiezione, l’INPS, dandone comunicazione alla Regione, procede al recupero nei confronti dell’azienda delle somme anticipate.

Riferimenti normativi:

  • Legislazione: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • Prassi: Inps – circolare 22 ottobre 2010, n. 133

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