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Cassa integrazione in deroga, accordo alla regione Marche

Emessa la nuova guida procedurale per l’applicazione per l’anno 2011 della cassa integrazione e la mobilità in deroga.

La nuova procedura, valevole dal mese di gennaio del 2011, prevede la possibilità per le aziende, di qualsiasi settore produttivo, di presentare istanza di cassa integrazione che risultano escluse dall’utilizzo degli strumenti ordinari di sostegno al reddito dei lavoratori.

In particolare, il documento prevede la copertura per le aziende artigiane, a prescindere dal numero dei dipendenti, ivi comprese quelle rientranti nella fattispecie prevista dall’articolo 12 della legge 223/91 nel caso in cui l’azienda committente non abbia fatto ricorso alla CIGS.

Possono presentare istanza anche le aziende industriali al di sotto dei 15 dipendenti subordinatamente all’esaurimento degli strumenti ordinari, le imprese cooperative, le aziende e associazioni del terziario, le aziende del commercio e del turismo con meno di 50 dipendenti e gli studi professionali.

L’accordo prevede che le parti firmatarie dell’Intesa potranno, con accordo specifico, regolamentare la possibilità dell’estensione della cig in deroga alle aziende industriali con un numero di lavoratori compreso tra 16 e 50.

Le aziende che possono presentare domanda devono avere una o più sedi operative nei Comuni del territorio della Regione Marche.

Possono fruire del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori caratterizzati da rapporto di lavoro subordinato: operai, quadri, impiegati, apprendisti, lavoratori assunti a tempo determinato, lavoratori somministrati, lavoratori a domicilio in regime di monocommessa, nel caso in cui l’azienda committente si trovi in stato di crisi produttiva rilevabile dal fatto che sia interessata da CIGO o CIGS per crisi o riorganizzazione/ristrutturazione, o dalla CIG in deroga.

Non solo, possono ricorrrere all’Intesa anche i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato.

I lavoratori beneficiari devono avere una anzianità minima di 90 giorni presso l’azienda che presenta la richiesta.

A tal fine per i lavoratori somministrati si computano anche i periodi non continuativi maturati presso la società somministratrice e, per gli operai qualificati, provenienti da rapporto di apprendistato, valgono anche i periodi di apprendistato.

L’intesa estende il trattamento di CIG in deroga anche i lavoratori delle imprese artigiane interessati da una riduzione dell’orario di lavoro, nel qual caso non opera la previsione del comma 1-bis dell’art. 19 della Legge 2/2009.

L’intervento di CIG in deroga può essere concesso per un periodo di massimo individuale/anno di n 1.038 ore per il tempo pieno e riproporzionato per il tempo parziale da fruire nell’anno 2011.

L’accordo sindacale sottoscritto tra l’azienda e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è elemento indispensabile ai fini dell’ottenimento della CIG in deroga.

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