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La certificazione secondo l’Ordine dei commercialisti

 Ricordiamo che dal primo gennaio 2012 sono in vigore le nuove norme in materia di certificazione così come prevede l’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183. La nuova disciplina intende disciplinare una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Secondo la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, Direttiva 22 dicembre 2011 n. 14, le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà. Per questa ragione dall’inizio dell’anno le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli.

In questa materia il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intende offrire alcuni chiarimenti relativi a profili specifici dell’attività di certificazione degli Ordini, così come posto in evidenza dalla nota CNDCEC  del 17 febbraio 2012, n. 14.
Per l’Ordine professionale, oltre a precisare che il Consiglio dell’Ordine ha il dovere istituzionale di rilasciare su richiesta dell’interessato le certificazioni e le attestazioni relative agli iscritti anche se queste possono essere utilizzate soltanto nei rapporti tra privati, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati va comunque inserita, a pena di nullità, la seguente dicitura per via dell’articolo 40 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445:

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

Non solo, l’Ordine precisa che il certificato di compimento del tirocinio deve essere regolarmente emesso al termine del periodo di praticantato (art. 11 del Regolamento per il tirocinio) e, come ogni altro tipo di certificato, deve riportare la citata dicitura di legge, così come il certificato di liquidazione delle parcelle.

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