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Chiarimenti su conguaglio fiscale a credito e a debito dell’Irpef

 Il lavoratore dipendente, o il pensionato, che presenta il modello 730 per la dichiarazione dei redditi ha due possibilità per il conguaglio a credito o a debito dell’aliquota Irpef: recuperare i crediti Irpef nella busta paga di luglio o di agosto/settembre oppure pagare le imposte a saldo e acconto dovute, anche a rate, come indicato nel prospetto di liquidazione. A sua volta, il datore di lavoro o l’Inps devono addebitare o accreditare nei limiti delle ritenute.

Il sostituto d’imposta o il datore di lavoro o l’ente pensionistico di riferimento ha l’obbligo, in base al Decreto Legge n. 164 del 1999, di provvedere ai conguagli fiscali considerando i risultati contabili del modello 730-3 oppure il modello 730-4. Più precisamente: il 730-3, se hanno prestato direttamente assistenza fiscale ai propri dipendenti o pensionati oppure il 730-4, considerando i risultati trasmessi loro dall’Agenzia delle Entrate entro un limite massimo di 10 giorni dal ricevimento delle trasmissioni effettuate dai Caf o dai professionisti abilitati.

Quindi, il datore di lavoro esegue i conguagli fiscali sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio e accredita al dipendente i risultati a credito oppure a debito le altre imposte da pagare come dal modello 730 presentato. I conguagli fiscali vanno eseguiti sulla base dei modelli 730-4 ricevuti o dei propri modelli 730-3 con il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata direttamente.

I TEMPI
Gli enti pensionistici effettuano il conguaglio fiscale nella rata di pensione del mese di agosto o di settembre. Invece il sostituto d’imposta provvede al conguaglio oltre il 30 giugno, ovvero partendo dal primo mese utile.

I VANTAGGI DEL MODELLO 730
Si confermano, quindi, i vantaggi che offre il modello 730 a fronte del Modello Unico, in quanto il 730 rende possibile recuperare i crediti dalla dichiarazione o di poter pagare le imposte ancora dovute anche a rate, direttamente in busta paga o nella rata di pensione, mediante il proprio sostituto d’imposta, che è il datore di lavoro per i lavoratori dipendenti e l’ente pensionistico per i pensionati.

2 commenti su “Chiarimenti su conguaglio fiscale a credito e a debito dell’Irpef”

  1. Io non capisco come mai le persone non vengono informati prima.io o sempre pagato tutto.non riesco a capire cos’è sto debito fiscale .dopo 42anni di lavoromi ritrovo con una pensione misera vergogna. …

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    • anche io ho lavorato per 41 anni con lavori gravosi sto prendendo una pensione da fame o la moglie a carico o sempre pagato tutto ora mi abbassano la pensione invece di abbassare quella dei politici se l’aumentano è un’igiustizia

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