Home » Come regolarizzare la falsa partita IVA

Come regolarizzare la falsa partita IVA

 Poche ore fa abbiamo visto in che modo il governo intenda scovare le false partite IVA mediante lo strumento delle presunzioni legali: al rispetto dei due dei tre requisiti precedentemente indicati, infatti, scatterà la presunzione legale in grado di trasformare la partita IVA in co.co.pro con partita IVA (e conseguente applicazione della disciplina delle co.co.pro.) o, in alternativa e in caso di assenza di un progetto, o nel caso in cui l’attività sia svolta con modalità tipiche del lavoro dipendente, in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ad ogni modo, alla stringente normativa di cui sopra, che mira a scovare gli aggiramenti fiscali da parte del datore di lavoro, il governo ha posto qualche gradito rimedio e qualche importante esclusione. Cerchiamo pertanto di capire in che modo il committente può evitare gli effetti della presunzione.

Innanzitutto, il rimedio principale è costituito dalla prova contraria che lo stesso committente deve fornire. In questo caso, però, non è possibile indicare alcuna linea guida principale: occorrerà dimostrare che nella fattispecie concreta il rapporto di collaborazione creatosi è in tutto e per tutto quello tipico di una partita IVA senza alcun sostanziale rapporto di subordinazione. Considerata la novità della disciplina, non si hanno ancora a disposizione pronunce giurisprudenziali in materia.

RIFORMA DEL LAVORO: ARTICOLO 9, NUOVE NORME PARTITE IVA

Più interessante è invece osservare la gamma di esclusioni previste per l’ipotesi di cui sopra. È di fatti stabilito che la presunzione non opera se la prestazione lavorativa presenta il requisito dell’esser  connotata da competenze teoriche di grado elevato, o da capacità tecnico pratiche acquisite mediante significativi percorsi formativi nell’esercizio concreto di attività, e sia svolta da soggetto titolare di reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 18.663 euro per il 2012.

LE NOVITà SUL TESTO DELLA RIFORMA DEL LAVORO

Inoltre, la presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali che siano subordinate all’iscrizione in ordini o in registri, albi, ruoli, o elenchi professionali.

Lascia un commento