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Le competenze del Perito Industriale in Edilizia

 Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, attraverso la sua nota 3800/FF/dr del 9 giugno 2009, ha fornito alcune osservazioni in merito alle competenze professionali Perito Industriale Edile.

Il Consiglio Nazionale, nell’esprime alcune osservazione nell’applicabilità della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Leggi regionali 27/4/98 n. 7 e 21/5/2007, ribadisce che il Perito Industriale Edile possiede la competenza alla progettazione ed adeguamento antisismico, in quanto, alla luce della legislazione vigente e della normativa regolamentare in merito all’esercizio della professione, può progettare e dirigere i lavori per opere realizzate in cemento armato nel limite della modestia delle costruzioni civili, di cui all’art. 16 R.D. 275/1929.

In effetti, il Consiglio ricorda che il Regio Decreto n. 275 del 11 febbraio 1929, che regolamenta la professione dei Periti Industriali, all’articolo 16, dispone che

spettano ai periti industriali edili, nei limiti delle rispettive specialità, le funzioni esecutive per i lavori inerenti alle medesime e per quelli relativi alla progettazione e direzione di modeste costruzioni civili….”( art. 16 R.D. n. 275/1929, comma 2°, lett. b)

In base alla legge n. 146 del 1957, dispone il riconoscimento ai Periti Industriali compensi relativi alle attività di progettazione e direzione lavori in relazione ad

edifici industriali di importanza costruttiva corrente, scuole, ospedali di media importanza, case  popolari, organismi costruttivi semplici in metallo e in gettate di conglomerato e ferro

o

quando siano di importanza maggiore o costruzione di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico

Il Perito Industriale Edile può, secondo sempre il Consiglio Nazionale in base a diversi disposti presenti nel nostro Ordinamento normativo, occuparsi di costruzioni in cemento armato ricordando, ad esempio, la Legge n. 1086 del 5 novembre 1971. Non solo, la successiva, legge  2 febbraio 1974 n. 64,  riconosce la competenza alla progettazione di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zone sismiche nei limiti delle rispettive competenze: il limite  va ricondotto essenzialmente al concetto di “modesta” costruzione civile.

La giurisprudenza ha elaborato due criteri: economico e tecnico.

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