Il congedo di maternità e paternità

Il congedo di maternità è una forma di tutela che viene garantita sia nel periodo della gravidanza sia nei primi mesi di allattamento.

Chi ha diritto al congedo di maternità

– tutte le lavoratrici dipendenti
– le lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell’INPS
– le lavoratrice parasubordinate
– le lavoratrici autonome (in questo caso a loro discrezione)

Periodo

In questo caso possiamo distinguere tra un periodo di astensione obbligatoria in cui la donna ha il diritto di assentarsi dal lavoro due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto. La donna lavoratrice può richiedere, previo accertamento medico e dopo un controllo da parte della Direzione Provinciale del Lavoro un congedo anticipato. Ovviamente devono sussistere determinate circostanze come nel caso in cui il lavoro non fosse salubre e mettesse in pericolo la gestazione oppure se la lavoratrice è adibita a mansioni particolarmente pesanti.

Retribuzione

Per quanto riguarda la retribuzione vi ricordiamo che durante il periodo di astensione obbligatoria la madre percepirà l’80% della retribuzione. Inoltre molti contratti nazionali prevedono l’intera retribuzione (l’80% versato dall’Inps e il restante dal datore di lavoro).
Anche il padre può astenersi dal lavoro dopo la nascita del bimbo in alternativa alla madre usufruendo in questo modo del cosiddetto congedo di paternità. Questo nel caso in cui la madre avesse gravi problemi (morte della madre o grave infermità oppure abbandono del bambino).

Cosa fare per richiedere il congedo

La lavoratrice per poter usufruire del congedo deve presentare domanda alla sede INPS di zona compilando un modello che si chiama SR01. Ovviamente questo modello deve essere presentato prima della data di congedo.

Infine, vi ricordiamo che al termine dell’astensione obbligatoria la lavoratrice dovrebbe riprendere le normali attività lavorative. Tuttavia può (e in alcuni casi è necessario) prolungare questo periodo. In pratica ciascun genitore può stare accanto al proprio figlio fino al compimento degli 8 anni di età. In questi casi la retribuzione è pari al 30% dello stipendio.

Potete avere maggiori informazioni all’interno del sito INPS.

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