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Congedo paternità obbligatorio e facoltativo dopo la riforma del lavoro

 Con la riforma del lavoro è stata introdotta una nuova norma per la tutela della paternità: il congedo di paternità obbligatorio di un giorno entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e il congedo di paternità facoltativo di due giorni.

Il padre lavoratore ha diritto, quindi, anche ad altri due giorni facoltativi per sostituire la madre durante il periodo di astensione obbligatoria. Nel periodo di assenza riceverà un’indennità giornaliera Inps del 100% della retribuzione. Da precisare che si tratta di misure sperimentali per la tutela di maternità e paternità, introdotte in base ai commi da 24 a 26 dell’art. 4 della legge n. 92 del 2012.

Per il congedo di paternità obbligatorio e il periodo facoltativo di due giorni di cui il padre fruisce in sostituzione della madre è riconosciuta un’indennità giornaliera Inps pari al 100 per cento della retribuzione e per il giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione.

In riferimento all’indennità percepita dall’Inps, una precisazione: i due giorni usufruiti dal padre in sostituzione della madre consentono di incassare il 100% della retribuzione, invece per la madre con l’astensione obbligatoria l’indennità è dell’80%. Quindi per la coppia sarebbe più conveniente economicamente utilizzare i due giorni facoltativi del padre in sostituzione della madre. Si ricorda che il padre lavoratore ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, 15 giorni prima.

Le finalità della nuova norma sperimentale
La legge n. 92 del 2012 così recita: “Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo (di cinque mesi), il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima”.

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