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Contratto a termine, le nuove scadenze per l’impugnazione

 L’impugnazione del contratto a termine in via stragiudiziale è possibile entro 120 giorni, quindi il periodo di tempo entro il quale si può impugnare il contratto viene raddoppiato: dagli attuali 60 giorni a 120 giorni.

Così prevede l’art. 32 del Collegato Lavoro. Il lavoratore ha, quindi, più tempo per decidere di impugnare o meno il proprio contratto a tempo determinato scaduto. Ha esattamente 60 giorni in più, il doppio del tempo rispetto a prima della riforma del lavoro (la legge n. 92 del 2012 in vigore dal 18 giugno 2012). Un periodo di tempo che consente al lavoratore di attendere che siano passati i 60 o 90 giorni dalla scadenza del suo contratto e capire se il datore di lavoro rinnova il contratto.

In caso di non rinnovo oppure se il lavoratore individua dei vizi nelle ragioni giustificative di apposizione del termine oppure se ci sono gli estremi per impugnare e agire per vizi del contratto, il lavoratore può scegliere l’azione stragiudiziale, inviando la lettera che impugna il contratto a termine scaduto.

Tuttavia, i tempi tra l’impugnazione e l’azione legale sono molto ridotti. Infatti, si può avviare l’azione giudiziale entro 180 giorni, un periodo di tempo che nella precedente disciplina era fissato invece in 270 giorni. Questa norma ha avuto lo scopo di abbreviare i tempi del contenzioso tra datore di lavoro e lavoratore, però il lavoratore avrà pochi mesi (fino a soli 2 mesi) per agire in giudizio. Quindi, avrà più tempo per decidere se agire, ma poi con l’aiuto del suo avvocato dovrà predisporre l’azione giudiziale in maniera molto più veloce.

A partire dal 2013, quindi, nuove scadenze per l’impugnazione del contratto a termine. In base al comma 12 dell’art. 1 della Riforma lavoro, i nuovi termini di impugnazione si applicano alle cessazioni di contratti a termine che si verificano dal 1° gennaio 2013, mentre i contratti in scadenza nel 2012 seguiranno la vecchia disciplina. Per i contratti che scadranno dopo l’entrata in vigore della legge (18 luglio 2012) ma prima di tale data, quindi fino al 31 dicembre 2012, continuerà ad applicarsi la norma precedente, quindi 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 270 per quella giudiziale.

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