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Risolviamo il contratto di lavoro, quando il lavoratore si dimette

Un rapporto di lavoro può terminare in diversi modi sia per volontà del datore di lavoro o sia per mezzo di una decisione unilaterale del lavoratore; in effetti, secondo la vigente normativa, il lavoratore può decidere, in qualsiasi momento, di abbandonare il suo posto di lavoro e nulla può fare il suo datore: non esiste da parte sua la possibilità di rifiutare la decisione del suo subordinato.

Per avere efficacia il licenziamento deve essere espresso in forma scritta, mentre le dimissioni possono essere presentate in forma libera, salvo diversa previsione contrattuale.

Il datore di lavoro, pur non potendosi opporre, può chiedere il rispetto della contrattazione collettiva o delle disposizioni di legge in fatto di preavviso. Ricordiamo che tutti i contratti di lavoro prevedono dei termini di preavviso che sono in diretta relazione con l’anzianità aziendale e al livello retributivo: il termine decorre dal giorno successivo della presentazione della lettera di dimissioni, mentre i termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni o di licenziamento.

A titolo di esempio possiamo ricordare che, nel contratto dell’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, per un’anzianità superiore ai 10 anni è previsto un preavviso di 4 mesi per le categorie superiori, sesta e settima, fino a soli 20 giorni per la prima categoria.

Non solo, la Parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Secondo la normativa di lavoro le dimissioni, oltre per una decisione libera del lavoratore subordinato, possono avvenire anche per giusta causa o per giustificato motivo, anche se in questo ultimo caso si parla in realtà di licenziamento per giustificato motivo: una lettera di dimissioni è un atto unilaterale e assolutamente volontario.

Con le dimissioni per giusta causa trova applicazione l’articolo 2118 del codice civile: ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il lavoratore ha il diritto di recedere, senza preavviso, dal rapporto di lavoro in caso di giusta causa: in questo caso devono esistere elementi oggettivi tali da impedire la normale prosecuzione del contratto di lavoro.

In questo contesto rientrano, ad esempio, le ipotesi di mancata corresponsione della retribuzione o della regolarizzazione della posizione contributiva, molestie sessuali, situazioni di mobbing, comportamento offensivo e ingiurioso del datore o del superiore gerarchico, variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda o spostamento del lavoratore ad altra sede senza ragioni obiettive.

In questa fattispecie, il datore di lavoro ha l’obbligo di erogare al suo collaboratore l’indennità sostitutiva del preavviso.

L’Inps a fronte di dimissione per giusta causa eroga un’indennità di disoccupazione.

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