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Inps: incremento integrazione salariale per contratti di solidarietà

I contratti di solidarietà sono certamente uno degli strumenti più efficaci per contrastare situazioni di crisi momentanee al fine di garantire un controllo dei livelli occupazionali ed assicurare, in prospettiva, una ripresa aziendale.

Il maggiore istituto previdenziale italiano, Inps, attraverso il messaggio n. 8907 del 22 marzo ha dettagliato le nuove modalità di conguaglio degli importi di cassa integrazione straordinaria (CIGS) espressi attraverso i contratti di solidarietà di tipo difensivo.

Il messaggio dell’istituto previdenziale è stato diffuso attraverso il suo sito istituzionale e ha come oggetto l’incremento dell’indennità di integrazione salariale in favore dei lavoratori con contratto di solidarietà difensiva stipulato per effetto ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984.

Infatti, in via sperimentale, e solo per i periodi dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010, le nuove quote per il trattamento di integrazione salariale, in modo particolare per coloro che utilizzano il contratto di solidarietà, è sono state aumentate sensibilmente al fine di migliorare la copertura retributiva.

In seguito all’emanazione del D.I. 48295 la misura dell’integrazione da corrispondere è pari all’80% della retribuzione persa, salva sempre l’applicazione della riduzione del 5,84%.

Il nuovo messaggio dell’Inps trova il suo fondamento nel D.L. 78/2009,  convertito con modifiche nella legge 102/2009, che prevede il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà così come previsti dalla legge n. 863/84 adeguati in una misura maggiore di quelli tipicamente previsti e, inoltre, non prevede l’applicazione dei massimali applicabili (circolare n. 9 del 08.01.1986).

A questo scopo, il Legislatore ha deciso di allocare a questa iniziativa  un fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2009 e 80 milioni di euro per il 2010.

Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse finanziarie stanziate, ai fini dell’accesso al beneficio dell’incremento, l’istituto previdenziale terrà conto dell’ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà, la cui data è riportata nei decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale.

Il messaggio emanato dall’Inps ha fissato le modalità di conguaglio degli importi e le procedure operative a cui dovranno attenersi i datori di lavoro, oltre alle necessarie istruzioni contabili.

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