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Contratto somministrazione a tempo indeterminato, chiarimenti

 Abbiamo già parlato del contributo cui hanno diritto le Agenzie di Somministrazione in caso di assunzione a tempo indeterminato fin dagli inizi del rapporto di lavoro o nei primi 21 mesi di lavoro.

Ora vogliamo chiarire come vengono computati i mesi per i contributi alle Agenzie di Somministrazione in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato: le Agenzie hanno diritto ad un contributo di 1/3 dell’indennità di disponibilità per 3 mesi per ogni anno e fino alla concorrenza dei 42 mesi di anzianità.

Se tra un contratto di lavoro ed il successivo con la stessa Agenzia di Somministrazione intercorre un periodo di non lavoro pari a 12 mesi continuativi e il lavoratore rifiuta una proposta di lavoro congrua, i periodi di lavoro già maturati per il computo vengono azzerati e il computo successivo riparte con il nuovo contratto.

Cos’è la proposta congrua. È l’offerta di lavoro che risponde a tre caratteristiche: che sia professionalmente in linea con la categoria cui appartiene il lavoratore; che, rispetto ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrata in un livello retributivo non inferiore al 10 o 15% rispetto alla media relativa alle tre migliori retribuzioni percepite nei 12 mesi precedenti; che la sede di lavoro sia distante dalla residenza del lavoratore non più di 50 Km o comunque raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici. Il lavoratore può richiedere l’accertamento della congruità della proposta alla Commissione Sindacale Territoriale entro 30 giorni dall’offerta di lavoro da parte dell’Agenzia.

Alla scadenza dei 36 o dei 42 mesi del contratto di somministrazione a termine, l’Agenzia di somministrazione propone al lavoratore la stipula del contratto di somministrazione a tempo indeterminato mediante raccomandata R/R all’ultimo domicilio conosciuto, nel caso sia impossibile la consegna a mano non oltre i 15 giorni.

Se il lavoratore non accetta la proposta del contratto di somministrazione a tempo indeterminato entro 30 giorni dalla data di comunicazione, decade il diritto alla nuova assunzione a tempo indeterminato.

In mancanza di comunicazione da parte dell’Agenzia, il lavoratore ha diritto alla trasformazione nel nuovo contratto di somministrazione a tempo indeterminato entro 90 giorni successivi alla scadenza dei termini. Il contratto a tempo indeterminato parte dal giorno successivo alla scadenza dei 36 o 42 mesi con il diritto all’indennità di disponibilità per il periodo intercorso di non lavoro.

L’Agenzia di Somministrazione che assume con contratto di somministrazione a tempo indeterminato non può licenziare il lavoratore per i 12 mesi successivi all’assunzione, tranne nel caso in cui il lavoratore rifiuta la proposta di una missione congrua, ma può licenziarlo se ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo.

APPROFONDIMENTI
*Il contratto di somministrazione di lavoro
*Contratto somministrazione lavoro, trasformazione a tempo indeterminato
*Contratto a termine, limiti e somministrazione a tempo determinato

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