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Contributo di licenziamento: licenziamenti collettivi e chiarimenti vari

 In caso di licenziamento collettivo, dal 2017 il contributo di licenziamento sarà triplo, cioè pari a tre volte l’importo del contributo di licenziamento individuale. La norma sarà applicata anche ad altre forme di cessazione del rapporto di lavoro e in tutti i casi d’interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. Sono previsti anche casi di esonero.

Il datore di lavoro, quindi, dal 1° gennaio 2013, in caso di licenziamenti individuali o collettivi deve sostenere dei costi di natura previdenziale. In proposito, il comma 35 precisa: “A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo è moltiplicato per tre volte”.

Il contributo di licenziamento in appalto ed edilizia
Il datore di lavoro non deve versare il contributo di licenziamento all’Inps in appalto ed edilizia in casi specifici. La circolare Inps, anche in base all’art. 2 comma 34 della Riforma Fornero, precisa che il contributo di licenziamento non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:
*licenziamenti effettuati per cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
*interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Il contributo di licenziamento in apprendistato e mobilità
Per quanto riguarda il contributo di licenziamento Aspi in apprendistato e mobilità, la circolare Inps precisa che “ai sensi dell’art. 2, co. 32, il contributo è dovuto anche per:
*le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all’art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs. n.167/2011.
*Fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del predetto contributo i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, della legge n. 223/91.

Quindi per l’apprendistato valgono le stesse regole degli altri, che però cambiano per la mobilità. Ma fino al 2016, dopo, come abbiamo precisato in apertura, scatta il triplo del contributo per licenziamento collettivo.

APPROFONDIMENTI
*Contributo di licenziamento: le nuove regole 2013
*Tassa sui licenziamenti 2013
*Licenziamenti discriminatori con la riforma del lavoro

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