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Dichiarazione redditi: UNICO o 730? Chiarimenti sulle due opzioni

 All’approssimarsi della scadenza per la dichiarazione dei redditi, i dubbi sono inevitabili sulla scelta delle due opzioni possibili, soprattutto nel caso in cui il contribuente abbia il reddito da lavoro autonomo. Infatti, molti sono dipendenti di un’azienda, ma hanno anche altri redditi percepiti a Partita IVA da terreni, fabbricati o di partecipazione. Questi soggetti, quindi, si pongono dei dubbi: UNICO o 730?

In genere, chi ha un lavoro dipendente o assimilato, in fase di dichiarazione dei redditi presenta il Modello 730, mentre chi ha la Partita IVA o percepisce redditi da terreni, fabbricati o di partecipazione presenta il Modello UNICO. La situazione reddituale è quindi diversa e le opzioni vanno valutate caso per caso. E secondo i casi, va presentato l’UNICO o il 730.

Si precisa, quindi, che chi ha entrambi i redditi, ovvero quello da lavoratore dipendente e quello da autonomo, per la dichiarazione dei redditi deve compilare il modello UNICO, nel quale vanno indicati i ricavi percepiti nell’anno di imposta precedente quale reddito d’impresa e i ricavi da lavoro autonomo che richiede una partita IVA o di tipo diverso da quelli previsti dal modello 730.

Nell’UNICO andranno compilati anche i campi relativi al reddito da lavoro dipendente. Per questa operazione, però, è necessario che il datore di lavoro abbia rilasciato il CUD secondo le tempistiche previste dalla legge. Il modello UNICO va compilato anche nel caso in cui il datore di lavoro con il quale si ha un lavoro dipendente non sia obbligato ad effettuare la ritenuta d’acconto oppure nel caso in cui si sia presentata la dichiarazione IVA o IRAP o che si risieda fuori dall’Italia da almeno due anni.

Chi ha redditi per lavoro da dipendente o assimilati per la dichiarazione dei redditi può presentare, invece, il Modello 730 anche in caso di redditi da lavoro autonomo, a condizione che questi redditi non richiedano l’apertura di una partita IVA.

NOTA
Si ricorda che, dopo l’entrata in vigore dell’IMU, in base all’articolo 8, comma 1, Dlgs 23/2011, tra le principali novità del modello 730 2013 nella dichiarazione dei redditi è stata introdotta l’esenzione IRPEF e addizionali per i fabbricati non locati a disposizione o dati in comodato.

APPROFONDIMENTI
*Definitivi i Modelli 730 e 770/2013 per la dichiarazione dei redditi
*Dichiarazione redditi dei dipendenti

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