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Nuova disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la sua circolare dello scorso 6 marzo 2013, ha fornito alcuni chiarimenti, oltre a diverse indicazioni operative, sulla nuova disciplina degli istituti di patronato così come modificato dalla recente legge di stabilità 2013.

Infatti, per il Ministero è la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative che si occupa della questione e, a questo riguardo, ha emesso alcune linee guida al fine di agevolare i diversi uffici per i diversi adempimenti previsti.

Ricordiamo che la disciplina è stata recentemente modificata, ovvero articoli 2 e 3 della legge n. 162/2001, dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, meglio conosciuta come Legge di stabilità 2013.

In particolare, il Ministero segnala che, in riferimento ai soggetti promotori, la legge ora prevede la costituzione e l continuità operativa di almeno otto anni (in precedenza tre), oltre ad una presenza territoriale radicata e diffusa nel territorio. Infatti, l’ordinamento attuale prevede la presenza in almeno due terzi delle regioni e delle province del territorio nazionale, mentre in precedenza bastava essere presenti in almeno un terzo delle regioni e delle province. Al contrario, in riferimento agli istituti di patronato è ora previsto che gli stessi devono assicurare la presenza con proprie sedi in almeno due terzi delle regioni e delle province del territorio nazionale.

Le modifiche introdotte per i soggetti promotori si applica dallo scorso 1° gennaio 2013, ovvero dalla data in entrata della legge. Al contrario, le modifiche introdotte sulla presenza territoriale per gli istituti di patronato si applicano dal prossimo 1° gennaio 2015.

Si ricorda che il comma 13 dell’articolo 1 della nuova legge prevede che

gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data. In casi di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152

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