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DURC, la responsabilità della pubblica amministrazione

A volte può succedere di non possedere tutta la documentazione per completare l’iter richiesto per ottenere il DURC, documento valido per partecipare alle gare indette dall’Amministrazione stessa.

Ad esempio, può succedere, ed è successo, che il DURC disponga dell’attestazione della regolarità contributiva di un ente ma non di un altro.

A questo riguardo ricordiamo che il DURC deve raccogliere le informazioni inerenti alla sua attività fornite dall’Inail e dall’Inps.

In base al decreto 24 ottobre 2007, articolo 8, e secondo le precisazioni contenute nella Circolare del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2008, ai fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile.

La legge non considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.

Ricordiamo che in tema di rilascio del DURC  vige il principio del silenzio assenso che si matura al trentesimo giorno dalla data di presentazione della richiesta.

L’emissione di un DURC incompleto per mancata pronuncia di uno degli enti tenuti al rilascio non impedisce di ritenere implicitamente certificata la regolarità contributiva con il compiersi del termine prescritto per la formazione del silenzio assenso.

D’altra parte, il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il DURC e si veda rilasciare un documento, privo di accertamenti negativi, ma incompleto per l’assenza del parere dell’ente interpellato, non può subire conseguenze pregiudizievoli avendo soddisfatto l’onere di produrre l’unico documento di cui poteva disporre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Il Consiglio di Stato, sezione IV, del 12 marzo 2008 n. 1458 ha osservato che una dichiarazione di questo tipo ma priva del parere dell’ente interpellato assume, comunque, la valenza di una dichiarazione di scienza.

Una dichiarazione di questo tipo deve collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile, facente pertanto prova fino a querela di falso.

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