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Il fondo di solidarietà per i lavoratori delle imprese assicuratrici

 Il nostro Istituto previdenziale, con la circolare n. 64 del 7 maggio 2012, intende fornite le prime istruzioni per la liquidazione dell’assegno straordinario per  il sostegno al reddito da corrispondere al personale delle imprese assicuratrici. il Fondo, che ha lo scopo di attuare in via straordinaria interventi nei confronti  dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di settore coinvolti in processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di  riorganizzazione aziendale, provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito in favore dei lavoratori in condizione di maturare i requisiti minimi per la pensione entro un massimo di cinque anni.

In base alla comunicazione Inps si ricorda che l’assegno straordinario è erogato su richiesta del datore di lavoro, per tredici mensilità, a decorrere dal primo  giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro fino a tutto il mese precedente l’erogazione della pensione INPS, entro il predetto periodo  massimo di permanenza nel Fondo.

Il Regolamento del Fondo non individua requisiti specifici per l’accesso alla prestazione straordinaria, ma ne subordina il diritto al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il conseguimento della pensione al termine del periodo di fruizione dell’assegno.

Il diritto deve essere verificato – alla data di presentazione della domanda – con riferimento ai requisiti pensionistici previsti dalla normativa in vigore al momento della data di scadenza dell’assegno straordinario.

Come illustrato al punto 2 del messaggio n. 38281 del 21 novembre 2005, non è possibile  accogliere la domanda di assegno straordinario, finalizzato alla pensione di anzianità/anticipata, nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.

Durante il periodo di erogazione della prestazione straordinaria, compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa alla competente gestione assicurativa obbligatoria la relativa contribuzione correlata.

Il valore dell’assegno straordinario è pari all’importo del trattamento pensionistico che gli interessati teoricamente percepirebbero al momento di accesso all’esodo, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa. Per usufruire della prestazione è necessario espletare le procedure contrattuali preventive e/o di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ovvero delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all’esodo volontario: le due procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto dalle parti sociali.

La società esodante presenta alla sede INPS competente il progetto di accesso alla prestazione straordinaria, ovvero l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la sede INPS presso la quale devono essere versati i contributi a copertura degli assegni straordinari.

Il Fondo di solidarietà per il personale delle imprese assicuratrici
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