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La formazione del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro

 Importanti novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni in materia di sicurezza sul lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 ed entrati in vigore dal 26 gennaio 2012.

Infatti, è stata finalmente approvato l’intesa relativa alla formazione alla sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.

L’articolo 34, svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, prevede che salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché  di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Gli accordi sottoscritti definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere. La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto. I datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi della propria azienda (cosiddetti “Responsabili della sicurezza della propria azienda”), ossia l’obbligo di effettuare corsi di aggiornamento della propria formazione con periodicità quinquennale.

Ricordiamo che l’aggiornamento ha durata prevista di 6, 10 o 14 ore secondo la classificazione di rischio dell’azienda (settore ATECO di appartenenza) ed è obbligatorio anche per i datori di lavoro che siano già formati secondo le disposizioni precedenti al nuovo accordo.

La disposizione prevista all’articolo 34 prevede che il datore di lavoro che intende svolgere la formazione deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per la sicurezza sul lavoro il datore di lavoro è sempre responsabile
Gli obblighi dell’appaltante in materia di sicurezza sul lavoro

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