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Provvidenze grandi invalidi per l’anno 2011

 Il decreto del 15 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2011 pone in evidenza che alla domanda per ottenere il beneficio deve essere allegata la copia del mod. 69 o del decreto concessivo della pensione, se si tratta di prima istanza.

Gli assegni sostitutivi, nella misura mensile di 878 euro o nella  misura  ridotta  del  50%,  secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31  dicembre  dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l’assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la  prima volta nell’anno 2011.

Infatti, l’articolo 1 della legge prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno – con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – si procede all’accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell’accompagnatore e, fatta salva l’applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell’ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo.

Il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2011 stabilisce che, alla data del 30 aprile 2011, il numero dei grandi invalidi aventi  titolo all’assegno mensile di 878 euro  sostitutivo  dell’accompagnatore  ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 443 unità.

Il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore  viene anticipato  dalle  amministrazioni  e  dagli  enti   che   provvedono all’erogazione del trattamento  pensionistico,  previa  comunicazione autorizzatoria.

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