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Il calcolo dei contributi previdenziali per lavoratori agricoli e coltivatori diretti dal 2012

 Il calcolo dei contributi previdenziali per lavoratori agricoli e coltivatori diretti si basa sulla specifica classificazione delle aziende nelle rispettive quattro fasce di reddito indicate nella tabella D allegata alla legge n. 233 del 1990 e aggiornata nel Decreto Legislativo n. 146 del 2007.

Si sa, infatti, che ogni anno l’azienda viene inclusa nella fascia di reddito che corrisponde al reddito agrario dei terreni condotti o a quello prodotto dall’allevamento degli animali. Per calcolare il reddito medio convenzionale, si moltiplica il reddito medio convenzionale, stabilito ogni anno con un decreto del Ministero del Lavoro, per il numero di giornate indicate nella tabella D della legge n. 233 del 1990, che abbiamo già citato. Al risultato si applicano poi le aliquote percentuali di finanziamento, che sono aumentate dopo la riforma Monti. Il reddito medio convenzionale per il 2011 è pari 51,47 euro e l’addizionale fissa giornaliera è di 0,61 euro, calcolata nel limite massimo di 156 giornate.

Il reddito medio convenzionale, moltiplicato per un coefficiente di moltiplicazione, riferito alla fascia di reddito agrario posseduta dall’imprenditore agricolo, dà come risultato i seguenti coefficienti:
*Per la fascia di reddito fino a 232,40 euro, il coefficiente di moltiplicazione è pari a 156;
*Per la fascia di reddito da 232,41 euro a 1.032,91 euro, il coefficiente di moltiplicazione è pari a 208;
*Per la fascia di reddito da 1.032,92 euro a 2.324,05 euro, il coefficiente è pari a 260;
*Per la fascia di reddito oltre 2.324,05 euro, il coefficiente è pari a 312

MEMO
Le modalità da seguire per effettuare il versamento dei contributi per i lavoratori agricoli
Per quanto riguarda le modalità di versamento dei contributi previdenziali per lavoratori agricoli e coltivatori diretti, la riscossione dei contributi, e quindi il pagamento da parte dei lavoratori agricoli, avviene ogni anno mediante i modelli F24 che l’Inps invia direttamente ai lavoratori interessati. I termini per la scadenza per l’adempimento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre ed il 16 gennaio.

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