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Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, altre novità in arrivo

L’Inps, con il messaggio n. 966 del 17 gennaio 2012, informa che dal 19 gennaio 2012 sarà rilasciata una nuova versione della procedura DSWEB di liquidazione della indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (DS R.R.) che permetterà il calcolo dell’importo dell’indennità tramite i dati prelevati direttamente dal sistema UNIEMENS opportunamente implementato.

Ciò permetterà il superamento della richiesta all’assicurato del modello DL 86/88 bis compilato dall’azienda ove quest’ultima abbia compilato in UNIEMENS la sezione delle giornate di effettivo lavoro, sezione compilabile anche a posteriori per i periodi del 2011.

La nuova procedura, fornendo in automatico tutte le specifiche necessarie, ridurrà notevolmente i tempi di lavorazione, rendendo nel contempo certi i dati riferiti alle prestazioni lavorative e contribuirà ad uniformare  i comportamenti su tutto il territorio nazionale.

Al fine di conseguire l’obiettivo del pieno utilizzo del canale UNIEMENS per la trasmissione dei dati precedentemente indicati nel modello cartaceo DL 86/88 bis da parte delle aziende o dei loro consulenti, si raccomanda, in caso di dati UNIEMENS incompleti per la liquidazione della prestazione,  di contattare, in primo luogo, tramite e-mail, l’azienda o il consulente  affinché  integri tempestivamente la comunicazione UNIEMENS.
Solo in caso di assoluta impossibilità dovrà farsi riferimento alle buste paga di norma già in possesso del lavoratore le quali consentono di risalire all’azienda o al consulente per il contatto finalizzato alla sistemazione del flusso UNIEMENS.

Per quanto riguarda i lavoratori domestici che, come è noto, non rientrano nel flusso UNIEMENS, per la liquidazione della prestazione si procederà prelevando i dati necessari dai bollettini di versamento dei contributi. Le giornate utili per la misura della prestazione andranno calcolate, trimestre per trimestre, dividendo per 4  le ore assoggettate a contribuzione, rispettando comunque il limite massimo di 78 giorni.
Al contrario, i lavoratori intermittenti, – ai fini del diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (si veda lìinterpello n. 48/2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali), le giornate non lavorate all’interno del rapporto di lavoro intermittente vanno considerate nei modi di seguito descritti:

  • per il lavoratore intermittente con indennità di disponibilità alla chiamata, le giornate non lavorate ma coperte da indennità di disponibilità non sono indennizzabili e di conseguenza vanno conteggiate come giornate utili per il diritto all’indennità di disoccupazione;
  • per il lavoratore intermittente senza indennità di disponibilità alla chiamata,  le giornate non lavorate sono indennizzabili e di conseguenza non vanno conteggiate come giornate utili per il diritto all’indennità di disoccupazione.

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