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L’indennità di mancato preavviso e i sussidi INPS

 Il preavviso è previsto in tutta la contrattazione collettiva di lavoro ed è composta da un periodo di preavviso variabile in base all’anzianità di servizio e livello di inquadramento. Il periodo di preavviso obbliga, datore di lavoro e lavoratore, a particolari obblighi che devono rispettare prima di recedere il contratto.

Il nostro codice civile, articolo 2118, precisa che

ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte ad un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso

Infatti, il dipendente che presenta le dimissioni o il datore che licenzia devono dare alla controparte un preavviso, durante il quale resta in vigore il rapporto di lavoro. Le dimissioni o il licenziamento diventano effettivi solo al termine di tale periodo. Normalmente, l’istituto del preavviso serve al lavoratore ad avere un tempo idoneo a trovarsi un’altra occupazione, e al datore ad assumere un’altra persona con un eventuale periodo di affiancamento.

Diversamente, il dipendente dimissionario o il datore licenziante devono corrispondere alla controparte un’indennità di mancato preavviso, pari alle mensilità previste.

Secondo il nostro sistema di tutele previste, se il datore di lavoro corrisponde ai lavoratori licenziati l’indennità di mancato preavviso, questi hanno diritto alle prestazioni di disoccupazione e di mobilità a decorrere dall’8° giorno successivo alla data finale del periodo di corresponsione di detta somma.

L’INPS ha già più volte ribadito la decorrenza dei due trattamenti, nel caso in cui l’ex dipendente sia stato licenziato senza il rispetto del prescritto termine di preavviso.

Al contrario, ovvero quando l’indennità di mancato preavviso non sia stata erogata o il lavoratore stesso abbia rinunciato a riceverla, le prestazioni di disoccupazione e mobilità saranno liquidate dall’istituto previdenziale secondo le consuete modalità, tenendo in considerazione la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di presentazione della domanda.

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