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L’Inps conferma la riduzione della cassa integrazione in deroga

 Non parliamo di una riduzione dei casi registrati, ma, in realtà, ci vogliamo riferire alla riduzione, in termini monetari, della prestazione. Infatti, il nostro Ente previdenziale di riferimento, attraverso il messaggio n. 17338 del 25 ottobre 2012, ha ribadito che alla cig in deroga continuano ad applicarsi le riduzioni del 10% nel caso di prima proroga ,del 30% nel caso di seconda proroga e del 40%  nel caso di  proroghe successive della cig in deroga.

Non solo, sempre l’Inps afferma che le riduzioni intervengono dopo 12 mesi d’intervento del trattamento previdenziale in parole a favore di ogni singolo lavoratore. Il messaggio ricorda che le disposizioni relative alla modalità di applicazione delle riduzioni da operare sui trattamenti di CIGS, mobilità e trattamenti speciali in deroga in caso di proroghe dei trattamenti stessi sono state dettate con circolare n. 57 del 13 marzo 2007 e con successivo messaggi n. 20024 del 30 luglio 2010.

In merito alla cassa integrazione in deroga, l’Inps conferma che l’abbattimento deve essere applicato trascorsi 12 mesi di erogazione dei trattamenti per ogni singolo lavoratore. In questo contesto è anche necessario ribadire che i dodici mesi si intendono relativamente all’orario contrattuale denunciato dall’azienda.

Per questa ragione, l’abbattimento viene effettuato considerando le ore di cassa integrazione in deroga effettivamente fruite da ogni singolo lavoratore, nell’arco delle autorizzazioni complessivamente concesse alla società.

Il nostro Ente previdenziale ricorda, sempre attraverso il messaggio citato, che, in accordo al messaggio n. 2650 dello scorso 14 febbraio 2012, è disponibile la funzione Controlli e segnalazioni automatiche sui beneficiari delle prestazioni CIG a pagamento diretto al fine di conseguire una maggiore automazione dei controlli sulla sussistenza dei requisiti per l’erogazione delle prestazioni.

In ultima istanza è anche necessario ribadire che, nell’arco temporale dei 12 mesi, oltre il quale deve essere operata la riduzione percentuale, vanno compresi anche periodi non continuativi di fruizione del trattamento da parte del lavoratore.

Questo messaggio chiarisce i diversi dubbi che diverse parti hanno più volte manifestati.

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