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Chiarimenti Inps sulla disciplina congedi e permessi per l’assistenza a disabili

 L’Inps, con la circolare n. 32 dello scorso 6 marzo 2012, ha chiarito l’importante disciplina sui congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità.

Ricordiamo che il decreto legislativo 119 del 18 luglio 2011, entrato in vigore l’11 agosto 2011, ha apportato modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave, in particolare per quanto riguarda il prolungamento del congedo parentale. Il nostro Istituto previdenziale, allo scopo di chiarire le modifiche introdotte, precisa che alla madre lavoratrice o in alternativa al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità, per un periodo massimo di tre anni, anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, e nella ridefinizione dei criteri e delle modalità per la concessione del congedo straordinario.

Il decreto, inoltre, ha eliminato la condizione che imponeva la fruizione dei permessi “successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità” ed è intervenuto anche nel merito della platea dei lavoratori dipendenti aventi diritto al beneficio.

Infatti, in materia di prolungamento del congedo parentale, si chiarisce che all’articolo 3 del decreto in esame ridefinisce le modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale.

La disposizione, art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001, prevedeva il prolungamento, fino a tre anni del normale congedo parentale, con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione. Ora si stabilisce, al contrario, la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di  gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso (con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione).

Il prolungamento del congedo parentale decorre a  partire dalla conclusione del periodo di normale  congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (così come chiarito dal messaggio Inps n. 22578 del 17 settembre 2007). Non solo, il decreto è anche intervenuto sul comma 1 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001.

In base alle modifiche introdotte i genitori  del disabile in situazione di gravità, in alternativa a tale beneficio, continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, oltre a chiarire l’estensione del beneficio ai genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni  di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo giornaliere, ovvero del prolungamento del congedo parentale.

Possono anche richiedere il beneficio i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita  possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale o i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.

1 commento su “Chiarimenti Inps sulla disciplina congedi e permessi per l’assistenza a disabili”

  1. il testo da voi pubblicato contiene numerosi errori tali che i periodi non hanno il verbo.Inoltre vengono ripetute più volte frasi incidentali quindi il periodo risulta contorto ripetitivo e incomprensibile.

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