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Inps, aggiornate le prestazioni per malattia, maternità e tubercolosi

Il maggiore Istituto previdenziale del settore privato ha comunicato, con la circolare n. 69 del 20 aprile 2011, i nuovi importi giornalieri sulla cui base andranno determinate le prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi riferiti all’anno 2011.

Le categorie di lavoratori coinvolti in questa circolare sono i lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, articolo 4, lavoratori agricoli a tempo determinato, compartecipanti familiari e piccoli coloni, lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (solo maternità), lavoratrici autonome quali commercianti, artigiane, CD-CM e imprenditrici agricole professionali (solo maternità).

Nella stessa circolare, l’Inps ricorda che, in riferimento ai lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995, l’aliquota contributiva complessiva dovuta per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie risulta anche per l’anno 2011 pari al 26,72% e il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2011, applicando l’aliquota del 26,72% sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, che è pari a euro 14.552,00.

Per questa ragione il contributo mensile utile è pari ad euro 324,02 e per gli eventi insorti nel 2011, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia  corrisponde a Euro 64.502,9 (ossia il 70% del massimale 2010,  pari a Euro 92.147,00, circolare n. 13 del 02/02/2010).

Non solo, sempre per la stessa categoria di lavoratori, la degenza ospedaliera deve essere calcolata – con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero – sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della citata Legge n. 335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.

L’Inps precisa che, per le degenze iniziate nell’anno 2011, l’indennità, calcolata su euro 256,50,  corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • euro 20,52 (8%), in caso di accrediti contributivi da3 a 4 mesi
  • euro 30,78 (12%), in caso di accrediti contributivi da5 a 8 mesi
  • euro 41,04 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi

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