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Inserimento lavoratori svantaggiati, le cooperative sociali

L’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti disabili è sempre un argomento difficile da trattare, anche per la resistenza dei datori di lavoro che devono prevederne l’assunzione.

Le iniziative in questo senso sono moltiplice promosse da soggetti differenti.

Il legislatore, attraverso il decreto n. 276/2003, ha previsto una forma di sostegno prevedendo esplicitamente iniziative in questo senso.

Infatti, è previsto un beneficio normativo sul computo nell’aliquota complessiva dei disabili assunti dalle cooperative sociali.

In effetti, secondo il decreto sopra citato, è prevista la possibilità per le imprese che hanno stipulato un accordo, ovvero una convenzione, con le cooperative sociali e con il supporto del servizio provinciale di collocamento dei disabili, di computare nella quota d’obbligo, a determinate condizioni, i soggetti assunti dalle cooperative stesse.

La convenzione deve essere stipulata con precisi criteri e forma. Così, devono essere definite in modo chiaro le modalità di adesione da parte delle imprese interessate e i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa.

Non solo, devono essere definite anche le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa.

Per individuare correttamente il conferimento delle commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti occorre determinare il coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali.

Infine, il legislatore ha anche posto l’accento sulla promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali con l’eventuale costituzione, anche nell’ambito dell’agenzia sociale di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione.

Nella convenzione si devono individuare i limiti di percentuali massime di copertura della quota d’obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

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