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Ires in Unico 2013: maggiorazione per società di comodo, chiarimenti

 L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 3/E 2013, spiega le modalità di applicazione per la maggiorazione IRES del 10,5% alle società di comodo, indicando il metodo di calcolo nei casi generali e particolari. La maggiorazione fiscale per le società di comodo va inserita nel modello UNICO 2013. Il reddito sul quale applicare l’aliquota è l’intero imponibile IRES.

La maggiorazione dell’aliquota Ires per le società “di comodo” è stata introdotta dalla manovra estiva 2011 (legge 148/2011, art. 2 comma 36-quinquies). Nello specifico, con la circolare del 4 marzo 2013, viene chiarito l’ambito in cui la maggiorazione IRES va applicata, il calcolo e i tempi per le società *non operative definite dall’articolo 30 della legge 724/1994 e per le società *in perdita sistematica (legge 148/2011, art. 36-decies) da tre periodi di imposta.

Si precisa che la maggiorazione IRES si calcola sul reddito imponibile minimo presunto oppure ordinariamente determinato. In sintesi, la società di comodo paga oltre all’l’IRES ordinaria di propria competenza anche la maggiorazione.

Vediamo come si applica nei vari casi

*Se, in base ad un’opzione prevista dall’art. 5 del Tuir, una società di comodo attribuisce per trasparenza parte del reddito imponibile a un’altra società o soggetto passivo IRES non “di comodo”, la maggiorazione si paga solo sulla quota assegnata per trasparenza, ma la tassa viene versata dal soggetto passivo IRES. Nel caso in cui anche quest’ultimo sia una società di comodo, deve solo applicare la maggiorazione all’intero reddito imponibile.

*Se si tratta di una società di comodo in regime di trasparenza in base agli articoli 115 e 116 del Tuir, ogni singola società di comodo, partecipata o partecipante, paga autonomamente la maggiorazione IRES.

*Se la società di comodo fa parte di un bilancio consolidato in un gruppo, assoggetta individualmente il proprio reddito alla maggiorazione, mentre la controllante paga l’IRES ordinaria.

*La maggiorazione IRES si paga a partire dal periodo d’imposta 2012, quindi con le dichiarazioni 2013. Per determinare l’importo dell’acconto 2012 si calcola, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe pagata applicando la maggiorazione del 10,5%.

APPROFONDIMENTI
*Base Imponibile: cos’è, come si calcola
*Ires e Irpeg: cosa sono e a cosa servono

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