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L’iscritto alla gestione separata e il diritto di rivalsa

 L’Inps ha deciso di intervenire fornendo i necessari chiarimenti in merito all’addebito in fattura a titolo di rivalsa dei contributi dovuti alla gestione separata dai soggetti che producono redditi di lavoro autonomo: a questo riguardo la rivalsa costituisce oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista.

Infatti, il nostro Istituto previdenziale, con il messaggio n. 7751/2012, attraverso la Direzione Centrale ha precisato che la rivalsa per i contributi dovuti alla Gestione separata dell’Inps è contenuta all’articolo 1, comma 212 della Legge 23.12.1996 n. 662. In effetti, in base al contenuto della disposizione Ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi.

Questo vuol dire che i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e diversa da quella che dà origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini IRPEF e dagli accertamenti definitivi. In relazione a tale obbligo contributivo agli stessi è riconosciuta la possibilità di addebitare ai committenti, in via definitiva, una “rivalsa” del contributo INPS nella misura del 4 per cento dei compensi lordi.

Non solo, secondo il parere dell’istituto previdenziale, la norma attribuisce titolo e non obbligo di addebito: il professionista iscritto alla Gestione separata, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione a prescindere dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa.

L’indennità una tantum per i Co.co.co
La somma aggiuntiva per gli iscritti Inpdap e Inps

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