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La Riforma: dai fondi di solidarietà alla cassa integrazione, aggiornamenti

 La Riforma del Lavoro introduce i “fondi di solidarietà bilaterali” per la tutela dei settori non coperti dalla normativa nell’ambito della cassa integrazione guadagni

Questi fondi di solidarietà vengono costituiti in base ad accordi e contratti collettivi, anche fra diversi settori, stipulati dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale. A questi accordi, che si devono stipulare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, segue un decreto ministeriale di istituzione dei fondi presso l’Inps, entro i tre mesi successivi.

Per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, l’istituzione dei fondi è obbligatoria. Viene condotto un accertamento mensile della soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo in base alla media dei sei mesi precedenti.

I fondi di solidarietà sono stati istituiti per assicurare la tutela ai lavoratori, durante il rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività per cause previste dalla normativa per l’integrazione salariale ordinaria o straordinaria e potrebbero rappresentare un’integrazione alla tutela principale.

Nei settori in cui esistano sistemi di bilateralità, come nell’artigianato, le parti sociali potranno adeguare le norme istitutive dei sistemi di bilateralità entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, allo scopo di assicurare ai lavoratori, mentre il rapporto di lavoro è in essere, una tutela del reddito in caso venga sospesa o ridotta l’attività lavorativa.

Verrà istituito con decreto un fondo residuale per i settori e i datori di lavoro che hanno più di 15 dipendenti non tutelati dalla normativa CIGS, in mancanza di stipula di accordi relativi ai fondi entro il 31 marzo 2013.

Allo scopo di garantire il passaggio graduale verso il nuovo regime dei fondi bilaterali, resta valido il sistema degli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti delle risorse disponibili, per gli anni 2013-2016. Durante questo periodo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, potrà concedere, anche senza soluzione di continuità, trattamenti di indennità salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, in base a specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi.

APPROFONDIMENTI
*Cassa integrazione guadagni – maggio 2012
*Nuovi ammortizzatori sociali 2012

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