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Lavorare all’estero, il distacco

Una persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato comunitario presso un’impresa dalla quale dipende normalmente è sottoposto alle regole previdenziali del primo stato comunitario.

In questo caso si parla di distacco e la sua durata non può essere superiore a 12 mesi.

Al termine è possibile richiedere una proroga per altri dodici mesi previa richiesta e autorizzazione dell’autorità competente del Paese in cui si svolge il lavoro.

Il lavoratore, o il datore di lavoro, deve chiedere, in caso di applicazione della legislazione italiana, all’INPS il “certificato di distacco” (modulo E 101) e successivamente, se necessario, anche il “certificato di proroga del distacco”, E 102.

Il lavoratore può richiedere direttamente alla sede Inps territorialmente competente il certificato di distacco, ma, in questo caso, il datore di lavoro deve confermare il suo obbligo assicurativo nei suoi confronti.

L’utilità del certificato è presto spiegato.

Per mezzo di questa documentazione è possibile dimostrare, in caso di pretese contributive di un qualsiasi ente previdenziale straniero, la natura del rapporto di lavoro e le leggi applicabili.

In sostanza, è così possibile dimostrare che il soggetto è obbligato a rispettare la legislazione previdenziale italiana e i relativi contributi sono versati ad un ente previdenziale italiano, così come stabiliscono le circolari INPS n. 1061/1980, n.28/1998, n.173/2002 e messaggio Inps 13220/2005.

Durante il periodo di distacco il datore di lavoro deve continuare a versare i contributi previdenziale in Italia senza particolari formalità.

Allo scadere del periodo, il datore di lavoro, o il lavoratore autonomo, deve comunicare e ottenere l’autorizzazione delle autorità locali il consenso del proseguo delle attività.

In altre parole, il datore di lavoro deve ottenere il nuovo consenso per mantenere l’iscrizione dei lavoratori al regime assicurativo dello Stato membro d’invio.

Si ricorda che il lavoratore per ottenere il diritto all’assistenza di malattia e maternità deve farsi rilasciare dallo Stato d’invio l’attestato riguardante il diritto a ottenere le prestazioni sanitarie (in alternativa la tessera sanitaria europea o il formulario E 111).

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