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Ministero del Lavoro, fondo per il sostegno del reddito per il personale del credito

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2010, il Decreto InterMinisteriale 26 aprile 2010, con il Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

Il decreto stabilisce, nei casi di sospensione temporanea dell’attività di lavoro, la quota dell’assegno ordinario erogato ai lavoratori del settore del credito.

Secondo il decreto l’assegno è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un  massimale pari ad un importo di € 1.078 lordi mensili,   se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a € 1.984, o di € 1.242 lordi mensili  se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137.

Inoltre, è previsto un importo di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore all’ultimo limite.

Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, di cui all’articolo 5 del decreto 28 aprile 2000 n. 158, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del  reddito, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria in quanto compatibili.

Non solo, il fondo prevede anche l’erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria o al finanziamento, per un massimo di dodici mesi, a favore  dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di  supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.

L’accesso alle predette prestazioni è condizionato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonchè all’ulteriore  condizione che le procedure sindacali previste si concludano con accordo aziendale.

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