Home » Lavoro straordinario e il superamento delle 48 ore

Lavoro straordinario e il superamento delle 48 ore

 Il tema del lavoro straordinario riveste sempre una particolare attualità per via delle sue diverse implicazioni; infatti, in un periodo di crisi si cerca di limitarne l’uso per favorire la piena occupazione.

L’articolo 1 del decreto n. 66/2003 osserva che il lavoro straordinario deve essere contenuto perché  è lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro fissato in 40 ore settimanali o avente una durata minore stabilita dai contratti collettivi.

Questo comporta una importante novità; infatti, il lavoro straordinario decorre, nella generalità dei casi, dalla 41ª ora ma, nel caso in cui un contratto collettivo stabilisca, ad esempio, che l’orario normale settimanale sia fissato in 36 ore, lo straordinario decorrerà dalla 37ª ora.

A questo proposito, ricordiamo che all’articolo 5 del Dlgs n. 66/2003

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.

Oggi non è più obbligatorio comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento il superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupavano più di dieci dipendenti.

È nella contrattazione collettiva che deve cercarsi la regola delle sue modalità con l’unica eccezione, in difetto di disciplina collettiva, che il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo che non superi le 250 ore annue.

In sostanza, il limite delle 250 ore annue è superabile solo se il contratto collettivo applicabile, o applicato, all’azienda disciplini il ricorso al lavoro straordinario anche se, sempre dalla contrattazione collettiva, è possibile trovare un limite inferiore.

Lascia un commento