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La legge quadro sull’handicap

 La legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche conosciuta come legge quadro sull’handicap, riconosce diversi benefit a favore di lavoratori o familiari di persone con disabilità.

Infatti, a titolo di esempio, è possibile ricordare che all’articolo 6, in materia di prevenzione e diagnosi precoce, si prevedono interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli artt. 53 e 55 della L. 23.12.78 n. 833 e successive modificazioni .

L’articolo 7, in tema di cura e riabilitazione, si prevede la possibilità di realizzare programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro coinvolgendo la famiglia e la comunità. Il servizio sanitario nazionale tramite le strutture proprie o convenzionate assicura gli interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale.

Non solo, il legislatore riconosce anche la possibilità di soggiorno per cure all’estero. In questo caso, se non è previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga di cui agli artt. 7 e 8 del D.M.S. 3/11/89.

Ricordiamo anche che la stessa legge quadro – insieme alla legge 30 marzo 1971 n°118 (Norme in favore degli invalidi civili) art. 27, legge 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) artt. 23 e 24, legge 11 febbraio 1996 n°23 (Norme per l’edilizia scolastica) artt. 2 e 3  e D.P.R. 24 luglio 1996 n°503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)  – prevede interventi finalizzati alla soluzione del problema delle barriere architettoniche.

Infatti, secondo quanto si prevede, la competenza per la realizzazione e la manutenzione e quindi anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici spetta ai Comuni per gli asili, per le scuole materne, elementari e medie, e alle Province per le scuole superiori (art. 3 L. 23/96). Gli edifici costruiti o ristrutturati dopo il 28.2.86 devono essere accessibili (art. 32, L. 41/86), quelli costruiti precedentemente devono essere adeguati e resi accessibili (D.P.R. 503/96, art. 23 “Edilizia scolastica”).

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