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Licenziamento, il requisito della tempestività

 La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con sentenza n. 9767 del 4 maggio 2011 ha ribadito la clausola della tempestività per la risoluzione del rapporto di lavoro e, come qualsiasi altro provvedimento di natura disciplinare, è necessario individuare termini precisi e obiettivi al fine di attribuire puntuali responsabilità e sanzioni di natura disciplinare.

In effetti, non è possibile pensare di applicare sanzioni senza nessun vincolo temporale ma definite solo in modo arbitrario dal datore di lavoro. Il licenziamento è una facoltà interamente decisa dal responsabile dell’azienda che dal datore di lavoro è espressamente delegato. Il vincolo temporale richiesto dalla Corte di Cassazione deve essere intesa come una garanzia che il lavoratore dispone al fine di non essere visto come un soggetto passivo all’interno di un’azienda comunque complessa.

La contrattazione nazionale di riferimento può definire dei precisi vincoli oggettivi prevedendo la decadenza dell’intimazione del licenziamento, così come stabilisce anche la norma civile, articolo 2965 del codice civile

È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto.

Non solo, il richiamo della Corte di Cassazione coinvolge anche il pubblico impiego; infatti, la legge di riforma della pubblica amministrazione non vieta, ma, al contrario lo prevede espressamente, una possibile integrazione del codice di condotta disciplinare.

Il lavoro pubblico contrattualizzato la disciplina legale è dettata dall’articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e decreto legislativo n. 150 del 2009.

Anche se la legge di riferimento del pubblico impiego rimane abbastanza generica prevedendo l’adozione di ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, attraverso una tempestiva contestazione scritta dell’addebito al dipendente.

Secondo il riferimento normativo le ragioni del dipendente pubblico devono essere esposte con l’eventuale di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

La legge impone un periodo di quindici giorni tra la comunicazione dell’addebito all’adozione della sanzione: periodo che deve essere utilizzato per sentire le diverse ragioni.

Fissato l’inquadramento normativo è la contrattazione collettiva che deve poi definire i criteri più prettamente operativi imponendo precisi limiti temporali o la decadenza di sanzioni precedentemente irrorate ma utilizzabili in sede di recidiva.

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