Home » Il licenziamento per negligenza

Il licenziamento per negligenza

 È licenziabile il lavoratore negligente? La risposta è senz’altro affermativa a patto che la sua negligenza, che devo però essere dimostrata, non deve essere episodica ma essere continuativa nel tempo.

Infatti, la Corte di Cassazione, sentenza n. 3525/2013, si è espressa inun caso di questo tipo pronunciando l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore nel caso di episodi isolati di negligenza, qualora tale condotta sia stata precedentemente sanzionata con una multa ed in assenza delle ipotesi previste dal CCNL che motivano il licenziamento con preavviso.

Nella fattispecie, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un lavoratore addetto  “al fissaggio piantone guida a scatola sterzo”, che aveva impugnato il suo licenziamento deciso dal suo datore di lavoro reo di aver arrecato danno all’immagine dell’azienda con un potenziale pregiudizio all’incolumità delle persone.

Nei precedenti gradi di giudizio le corti territoriali si erano espressi a favore del lavoratore condannando la società al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra.

Infatti, per la corte territoriale la decisone del datore di lavoro violava il principio di proporzionalità della sanzione, visto che per una analoga condotta era stata inflitta allo stesso dipendente la sanzione meno afflittiva di tre ore di multa.

Non solo, nelle diverse ipotesi contemplate dal contratto collettivo di lavoro, all’articolo 25 (contratto collettivo di lavoro per i metalmeccanici relativo all’anno 2003), nel caso di licenziamento con preavviso, una recidiva in una delle mancanze contemplate nell’articolo 24 quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 24 e salvo quanto disposto dall’articolo 23.

Ricordiamo che il testo dell’articolo 25 – licenziamento per mancanze –

A) Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nell’art. 24, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
(a) insubordinazione ai superiori;
(b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
(c) esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell’azienda;
(d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
(e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lett. B);

Lascia un commento