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Dal Ministero del Lavoro e le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

 A seguito della pubblicazione della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, nota come Legge di Stabilità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota ministeriale del 31 gennaio 2013, fornisce i primi chiarimenti in merito alla proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modificazioni.

Si ricorda che l’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 prevedeva

l datori di lavoro che occupano fìno a IO lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui ali ‘articolo 6, comma 8, letto f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono auto certificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)

Il termine del 30 giugno 2012  previsto inizialmente è stato più volte prorogato.

Per questa ragione, e per dare tutti i necessari chiarimenti agli interessati, il Ministero osserva che l’articolo attualmente, risulta essere il seguente

I datori di lavoro che occupano fino a IO lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto intem1inisteriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)

Tenendo conto che il decreto  è stato prorogato

Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale

In questo modo, il Ministero precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.

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