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Ministero del lavoro, la durata massima dell’apprendistato

Il Ministero del lavoro ha deciso di rispondere ad un quesito di ordine generale sollevato da diversi soggetti teso a capire la durata massima dell’apprendistato nei settori equipollenti l’artigianato.

Nello specifico, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l’interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, ha risposto ad un quesito della Confcommercio e della Confesercenti, in merito alla durata massima del nuovo apprendistato professionalizzante o di mestiere disciplinato dall’art. 4 del D.L.vo n. 167/2011.

La norma in oggetto prevede la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere in tutti i settori di attività pubblici e privati per i giovani compresi tra i diciotto e i ventinove anni (con anticipo ai diciassette per chi è in possesso  di una qualifica professionale conseguita ex D.L.vo n. 266/2005). La durata del periodo formativo, che deve essere precedentemente concordata in sede di contratto collettivo di lavoro,  deve essere modulata sia in ragione dell’età che della qualifica da conseguire. Nello specifico per le aziende non artigiane non potrà superare i tre anni, mentre per quelle artigiane il limite è fissato a cinque anni. La formazione è svolta sotto la responsabilità dell’azienda ed è integrata, nel limite delle risorse pubbliche destinate, dall’offerta formativa interna od esterna all’impresa, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo di centoventi nel triennio, offerte e disciplinate dalla Regione o dalla Provincia Autonoma.

In particolare, Confcommercio e Confesercenti chiedono se la durata massima di 5 anni, previste per le figure professionali dell’artigianato, possa riguardare anche profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato, anche se appartenenti a settori merceologici differenti.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ribadendo i contenuti dell’articolo 4 del decreto 167/2011, dove pone in evidenza l’espressa indicazione legislativa

ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento

trova la piena applicazione a tutte le figure individuate in qualsiasi attività artigianale con la conseguente possibilità di utilizzare la durata massima di cinque anni per il contratto di apprendistato.

Per la Direzione con il riferimento alle figure professionali dell’artigianato si vuole indicare tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano e che, evidentemente, non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione. A questo riguardo è possibile pensare a tutte quelle figure che necessitano di una particolare professionalità ed esperienza anche se non sono espressamente indicate nella contrattazione di riferimento ma i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane.

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