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Obbligo assicurativo per i familiari coadiutori dei farmacisti

 L’INPS, con messaggio dell’11 febbraio 2011 n. 3605, ha chiarito il comportamento da tenere nei casi di mancato versamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei familiari coadiutori del farmacista, non iscritti all’albo professionale, che collaborano con carattere di abitualità e prevalenza nell’impresa familiare e che operano nelle farmacie dove si vendono anche prodotti non medicinali.

L’INPS con la circolare n. 163 del 1984 aveva sostenuto l’iscrivibilità alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei soggetti appena indicati.

Tale linea interpretativa è stata ribadita con la circolare 70/2004, purché, naturalmente, non sussista un rapporto di lavoro subordinato.

La stessa circolare aveva previsto che le sanzioni applicabili per mancato adempimento dell’obbligo assicurativo potessero essere ridotte ai sensi dell’articolo 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000.

La posizione assunta dall’Istituto con la suddetta circolare ha dato origine ad un contenzioso in materia che ha visto prevalere un orientamento giurisprudenziale di merito che confermava la fondatezza della pretesa contributiva dell’Istituto.

Successivamente, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 11466/2010 ha accolto le argomentazioni a sostegno dell’affermato obbligo contributivo alla gestione commercianti.

L’INPS ribadisce che saranno accolte le istanze di riduzione delle sanzioni per debiti insorti in data antecedente alla pronuncia della Corte di Appello di Torino del 28 marzo 2008.

Per i debiti insorti successivamente al 28 marzo 2008 le sanzioni civili saranno calcolate secondo il regime ordinario, di cui all’art. 116, co. 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La riduzione delle sanzioni civili è accoglibile, per i contenziosi non ancora definiti, a condizione che:

  • sia presentata apposita istanza motivata per l’ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali nella quale vi è il riconoscimento del debito contributivo esistente sia in via amministrativa che giudiziaria;
  • sia versata la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale rateazione;
  • non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.

L’istanza per la riduzione delle sanzioni, con il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2011.

Per ulteriori informazioni si rimanda ad INPS.

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