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Pensioni: la maggiorazione al milione delle vecchie lire

 Da qualche anno, e precisamente dall’1 gennaio del 2002, è stata introdotta nel nostro Paese una misura finalizzata a migliorare e, quindi, ad integrare, la pensione a favore di tutte quelle persone che, rispettando opportuni requisiti, vivono in condizioni di disagio economico al punto da non avere mensilmente entrate corrispondenti al cosiddetto “minimo vitale”. Questo beneficio è più comunemente noto come integrazione della pensione “al milione”, ovverosia al milione delle vecchie lire che, in euro, corrispondono a 516,46 euro al mese di prestazione pensionistica. Questo era, nello specifico, l’importo pagato dall’Inps a beneficiari nel 2002, ma questo di anno in anno si è rivalutato fino ad arrivare, per il 2009, a 594,64 euro pagati per tredici mensilità.

Per la maturazione dei requisiti di accesso, occorre rispettare dei requisiti di età, ovverosia avere almeno 70 anni; questo limite di età scende inoltre di un anno per ogni cinque anni di contributi versati. Ad esempio, chi ha 68 anni e undici anni di contributi, rispettando i requisiti di reddito, può fruire ai fini pensionistici della maggiorazione al milione delle vecchie lire. Ma, come accennato, occorre anche rispettare dei limiti di reddito, che sono i seguenti: il reddito del beneficiario della maggiorazione non deve avere, in base ai requisiti per il 2009, un reddito personale superiore a 7.730,32 euro.

Se il pensionato è coniugato, il reddito proprio e quello del coniuge non deve inoltre superare, sempre in base ai limiti 2009, i 13.047,97 euro. Occorre tener presente che se il reddito del pensionato più quello del coniuge non supera i 13.047,97 euro, ma il reddito personale è superiore ai 7.730,32 euro, il pensionato non può fruire della maggiorazione al milione delle vecchie lire. Inoltre, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale può erogare al pensionato una somma inferiore ai 594,64 euro mensili per tredici mensilità nel rispetto del mantenimento dei limiti di reddito personali e cumulati dal beneficiario della prestazione.

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