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Pensioni news, dal 2013 soggette all’incremento della speranza di vita

 L’Inps, con il messaggio n. 16587/2012, comunica i requisiti richiesti dal 2013 per le varie prestazioni previdenziali previste per gli aventi diritto.

In particolare, il messaggio riguarda l’assegno sociale, l’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e la pensione non reversibile ai sordi, che saranno adeguati all’adeguamento alle speranze di vita, per cui le prestazioni previdenziali saranno erogate al compimento di almeno 65 anni e 3 mesi.

Inoltre, in base alle nuove norme che hanno introdotto l’adeguamento alle speranze di vita, il diritto d’accesso alle varie prestazioni assistenziali sarà riconosciuto a soggetti di età non inferiore ai diciotto anni e fino al compimento dei 65 anni e tre mesi, anche in base ai requisiti sanitari e alle condizioni socio economiche.

I soggetti che presenteranno la domanda di assegno sociale e compiono i 65 anni entro il 31 dicembre 2012, in possesso anche dei requisiti socio economici necessari, avranno diritto alla prestazione a 65 anni secondo la normativa previgente; gli invalidi civili titolari di inabilità, assegno mensile e pensione non reversibile ai sordi, che compiono il sessantacinquesimo anno entro il 31 dicembre 2012, avranno diritto all’assegno sociale sostitutivo, secondo le norme precedenti.

Dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico cambia per l’accesso all’assegno sociale, agli assegni sociali sostitutivi dell’assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e della pensione di inabilità civile e all’assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi civili. Infatti, sarà aumentato di un anno oltre all’adeguamento alle speranze di vita.

Alle soglie del 2013, ci sembra opportuno fare delle precisazioni sui requisiti per l’assegno sociale.

L’importo dell’assegno sociale viene fissato in base al reddito personale e al reddito cumulato con il coniuge nel caso di persone coniugate. Può essere erogato in misura intera o ridotta: in misura intera se non si possiedono redditi e in misura ridotta, per l’integrazione all’assegno sociale, quando si possiedono redditi inferiori all’importo dell’assegno sociale.

Non si avrà diritto all’assegno sociale, nel caso in cui si possiedono redditi superiori all’importo dell’assegno sociale.

APPROFONDIMENTI
*Pensione anticipata, adeguamento speranza di vita: le conseguenze
*La speranza di vita per l’italiano, in arrivo uno studio presentato dall’Inps
*Assegno sociale 2013

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