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Il decorso della prescrizione del TFR

Secondo l’autorevole parere della Corte di Cassazione il trattamento di fine rapporto, o TFR, decorre dall’insorgenza del diritto, ovvero dal momento che si estingue il rapporto di lavoro subordinato e non da quanto, cosa comune in caso di vertenze in atto, viene accertato giudizialmente l’effettivo ammontare della quota spettante anche quando sussistono controversie in atto mirate a definire il trattamento delle retribuzioni.

La pendenza di una controversia del genere non può essere utilizzata come elemento ostativo alla proposizione della relativa domanda per il conseguimento del trattamento di fine rapporto.

Per questa ragione il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al trattamento di fine rapporto va individuato nel momento in cui tale diritto può essere fatto valere e, di conseguenza, nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è di fatto cessato e non da quando sia stato accertato, per via giudiziale, l’effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti.

Così come stabilisce l’articolo 2935 del codice civile, ovvero la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

La Corte ha anche rilevato che il creditore che abbia ottenuto sentenza di condanna del debitore ha esaurito il diritto di azione e non può richiedere ulteriormente un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto della sentenza.

In questo caso si rileverebbe un difetto di interesse rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

A questo proposito le sentenza della Cassazione n. 6525/1997 e n. 873/1974 ne espongono il pensiero.

Non solo, il principio così illustrato è più volte affermato e ribadito dalla stessa Cassazione.

La corte di Cassazione ammette una deroga nelle ipotesi in cui la domanda di condanna rivolta al giudice non risulti diretta alla duplicazione del titolo già conseguito, ma che, più specificatamente, sia rivolta a conseguire, a patto che l’interessato non abbia già trovato una esauriente tutela, un risultato giuridico di ulteriore rilevanza (sentenza Cassazione n. 15084/2006, n. 14737/2006, n. 18248/2004, n. 7354/2004 e n. 135/2001).

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