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  • 04
  • set
  • 2010

Trattamento previdenziale per associati in partecipazione

Di Francesco Pentella, in Sindacati e Tutela.

Il nostro Legislatore ha deciso di estendere, anche se in forma differente, le tutele che il nostro ordinamento prevede per i lavoratori subordinati.

Ai collaborati di questa particolare forma di contratto di lavoro esiste la possibilità di usufruire ad esempio dell’indennità giornaliera di malattia.

Questa è usufruibile dai collaboratori iscritti alla gestione separata Inps non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. In particolare, spetta una indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps, per eventi non inferiori a 4 giorni ed entro un limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare.

L’importo dell’indennità è pari al 50% di quanto corrisposto a tale categoria di lavoratori a titolo di indennità per degenza ospedaliera.

Non solo, anche la maternità è coperta da una forma di contribuzione. Possiamo senza dubbio affermare che la tutela della gravidanza viene estesa anche alle lavoratrici parasubordinate, in modo particolare per la gravidanza a rischio.

Il trattamento economico del congedo parentale è equiparato a quello dei lavoratori iscritti alla gestione separata. Si estende il periodo di congedo di maternità e paternità, anche in caso di adozione di minore, da tre mesi a cinque mesi.

A questo proposito vengono eliminati i limiti di età del minore all’atto dell’adozione o affidamento ai fini del diritto al congedo di maternità e paternità in favore dei lavoratori dipendenti.

I genitori adottivi/affidatari, lavoratori dipendenti, vengono equiparati ai genitori biologici in relazione ai limiti temporali di fruizione del congedo parentale.

In particolare, l’indennità di maternità va calcolata secondo le modalità previste per gli esercenti attività libero-professionale.

Inoltre, l’indennizzabilità riguarda i soli eventi di maternità e di malattia in relazione ai quali sia accertata la sussistenza del requisito contributivo previsto ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni in esame.

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