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Sostegno invalidi civili minori, iter per indennità mensile

 Per accedere all’indennità mensile di frequenza a sostegno di invalidi civili minori bisogna presentare una domanda esclusivamente alla Commissione medica delle Aziende Sanitarie Locali di residenza.

La domanda per l’indennità mensile di frequenza a sostegno di invalidi civili minori deve essere effettuata prima dell’inizio dei cicli terapeutici e dopo aver presentato la domanda di accertamento dell’invalidità civile all’ASL del luogo in cui risiede il minore e sottoscritta anche da un solo genitore, che eserciti la potestà parentale.

Alla domanda vanno allegati un certificato medico con la diagnosi della patologia da cui è affetto il minore e delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età oltre al documento di iscrizione ai cicli terapeutici o riabilitativi o ai corsi di studio o di formazione professionale. Il minore viene sottoposto ad una visita medica presso la ASL entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.*(leggi nota)

L’indennità mensile di frequenza viene corrisposta per l’effettiva durata del trattamento o del corso e termina con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. Ma viene revocata in mancanza di frequenza dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento.

Hanno diritto all’indennità mensile di frequenza anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari ovvero il coniuge e figli a carico regolarmente residenti in Italia. Possono avere diritto alla prestazione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.

L’accesso all’indennità mensile di frequenza è consentita anche ai cittadini stranieri che hanno il titolo di soggiorno di lungo periodo, che viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché possa dimostrare un periodo minimo di cinque anni di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio e un reddito non inferiore all’assegno sociale annuo.

*NOTA
Se la visita non viene fissata entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, l’interessato può presentare diffida in carta semplice all’Assessorato alla Sanità della Regione, il quale fissa la data di visita presso la commissione ASL competente entro nove mesi dalla domanda.

APPROFONDIMENTI
*Sostegno invalidi civili minori di 18 anni, indennità mensile frequenza
*Le verifiche dell’invalidità civile per l’anno 2012

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