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La sostituzione dei lavoratori in congedo di maternità e parentale

Per sostituire le lavoratrici o i lavoratori assenti dal lavori in congedo di maternità, di paternità e parentale ai sensi del decreto n. 151/2001 il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo.

Possono accedere a questo beneficio i datori di lavoro di qualsiasi settore e aventi un organico al momento dell’assunzione inferiore a 20 dipendenti e i datori di lavoro privati, aventi forma di impresa, in cui operino lavoratrici autonome quando la sostituzione riguardi le stesse lavoratrici autonome.

La legge prevede, nelle aziende con meno di venti dipendenti, uno sgravio contributivo del 50% qualora si proceda all’assunzione di personale con contratto a tempo determinato. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
L’agevolazione è valida fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Secondo il parere del Ministero del lavoro, interpello n. 36/2008, lo sgravio contributivo non spetta quando l’assenza è a titolo diverso, ossia per infortunio o ferie.

Le agevolazioni sono riconosciute, indipendentemente dall’orario di lavoro, solo in caso di assunzione con contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive anche se la sostituzione viene effettuata attraverso il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro.

L’eventuale assunzione può anche aver luogo con un anticipo di 30 giorni rispetto al periodo di inizio congedo, a meno di diversi accordi stabilito dalla contrattazione collettiva. In questo caso è possibile precisare che per il contratto collettivo dei metalmeccanici è possibile anticipare fino a due mesi, mentre per il settore tessile può essere valutato ogni singolo caso in relazione alla mansione specifica.

In base alla circolare Inps n. 136/2001 e alla nota Inail del 24 luglio 2001 si è stabilito che al datore di lavoro spetta uno sgravio del 50% sulla contribuzione previdenziale e sui premi assicurativi versati.

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